Ricorrono i presupposti per concedere la sospensione del provvedimento con cui l’Università degli Studi ha convalidato uno solo esame dei sette sostenuti all’estero nel corso del programma di mobilità studentesca “Erasmus”, sussistendo sia il fumus boni iuris in relazione alla dubbia legittimità della clausola apposta a penna in calce al “Learning Agreement” e sia in relazione all’intervenuto superamento degli esami propedeutici, sussistendo altresì il periculum in mora in relazione alle conseguenze dannose che ne deriverebbero dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento sull’intero corso di studio universitari intrapreso dalla ricorrente.
N. 00156/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00286/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2014, proposto da:
Ester Gisotti, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q.Sella, 36;
contro
Università degli Studi di Bari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 25.9.2013 -ma consegnata direttamente alla ricorrente solo in data 17.12.2013- nella parte in cui ha convalidato un solo esame dei sette sostenuti dalla ricorrente presso l’Università di Cantabria (Spagna) nel corso del programma di mobilità studentesca “Erasmus”;
– della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 3.10.2011, ove ritenuta applicabile retroattivamente e al caso in esame, nella parte in cui approva “nuove norme operative” e per il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero dagli studenti ammessi al Programma Erasmus;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla convalida degli esami sostenuti nell’Università di Cantabria in conformità al “Learning Agreement” e del successivo “Amendments to Learning Agreement”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il dott. Antonio Pasca e udito per il ricorrente l’avv. Giacomo Valla;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutelare cautelare, ricorrono nella specie i presupposti per concedere l’invocata tutelare cautelare, sia in relazione alla dubbia legittimità della clausola apposta a penna in calce al “Learning Agreement” in data 12/9/2011, sia in relazione all’intervenuto superamento degli esami propedeutici;
Considerato che ricorre, altresì, il periculum in mora in relazione alle conseguenze dannose che ne deriverebbero dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento sull’intero corso di studio universitari intrapreso dalla ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie e l’istanza cautelare e, per l’effetto sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22/01/2015.
Denegato il rimborso delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)