Procedimento amministrativo – Dichiarazioni sostitutive atto notorietà  – Qualificate evidenze contrarie – Prevalenza

Deve essere dichiarata infondata l’istanza di subentro nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica qualora questa si fondi su dichiarazioni sostitutive di atto notorio, avendo quest’ultime valore certificativo fintanto che non risultino acquisite dalla pubblica Amministrazione qualificate evidenze contrarie, (emergenti, nel caso di specie, dal certificato storico di residenza della ricorrente) da ritenersi prevalenti, fino a querela di falso, sulle prime.

N. 00305/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00613/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2014, proposto da:
Lucia Volpe, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Memeo, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;
contro
Istituto Autonomo Case Popolari Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Angela De Napoli, con domicilio eletto presso Angela De Napoli dell’Avvocatura dell’IACP, in Bari, via Crispi n. 85/A, Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Travi, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione N. 74/A del 4 febbraio 2014, notificata a mezzo posta il 14 febbraio 2014, con la quale il Direttore Generale dell’I.A.C.P – Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari ha respinto l’istanza di subentro nell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Andria (BT) al Viale Orazio Fiacco n. 69 (codice alloggio: 25194621) e ne ha disposto il rilascio, oltre al pagamento dei canoni di locazione e servizi maturati ed eventualmente non corrisposti
– e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto e fra questi: – l’attestazione del Responsabile della Posizione organizzativa “Contabilità , utenza, patrimonio disponibile e di proprietà  comunale” del 4 febbraio 2014, segnatamente nella parte in cui «attesta l’avvenuta istruttoria con l’acquisizione degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione»
– 1’attestazione di regolarità  tecnica della procedura del Direttore generale del 4 febbraio 2014 a firma dell’ avv. Sabino Lupelli, quale Direttore Generale dell’ Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bari e
– le Disposizioni del Direttore Generale dello stesso I.A.C.P. per la provincia di Bari del 19 dicembre 2011 prot. 41028, richiamata nel provvedimento n. 74/A del 4 febbraio 2014 del Direttore generale dell’IACP, nonchè
-per l’accertamento del diritto
della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 15 della Legge Regione Puglia n. 54/1984, alla voltura a nome di Volpe Lucia dell’assegnazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ubicato in Andria (BT) al Viale Orazio Fiacco n. 69 (codice alloggio: 25194621) già  intestato a MANGINI Felice nonno di Volpe Lucia, deceduto in Andria il 23.04.2010.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari Bari e del Comune di Andria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Michele Memeo, Raffaella Travi e Angela De Napoli;
 
Considerato che, dall’esame del certificato storico di residenza, la ricorrente nei due anni precedenti la morte del nonno Mangini Felice risiedeva ad Andria in Corso Italia n. 31 fino al 23 settembre 2013, data in cui risulta, parimenti documentato in atti, il cambio di residenza in viale Orazio Fiacco n. 69;
rilevato, ad un primo sommario esame, che la domanda non pare fondata poichè le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti, attestanti la stabile dimora della ricorrente presso l’alloggio di edilizia pubblica residenziale nei due anni precedenti il decesso dell’assegnatario, hanno valore certificativo fintanto che non risultino acquisite dalla pubblica amministrazione qualificate evidenze contrarie, in concreto emergenti dal predetto certificato storico di residenza della ricorrente, da ritenersi prevalente, fino a querela di falso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Respinge la domanda cautelare;
Compensa le spese della presente fase di giudizio;
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)