Osservatorio leggi regionali/1: PROROGA ESCLUSIONE VIA

Con la legge regionale
25 giugno 2013 n. 16 “Norme di
interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica
di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale” la Regione Puglia  ha previsto, per  la procedura
di verifica ad assoggettabilità  di cui all’art. 16 della l. r. 12 aprile 2011,
n. 11, la possibilità  di prorogare, per altri tre anni, il termine di efficacia
del provvedimento di esclusione dalla procedura di impatto ambientale.  
Il comma 7
dell’art. 16 della l. r. 11/2001, prevede, infatti, un termine di tre anni per
l’efficacia del provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità  a VIA dei
progetti elencati nell’ “allegato B” della stessa legge e sottoposti alla relativa procedura di screening.
Con l’articolo
unico della recentissima legge regionale  in questione, rubricato “Interpretazione
autentica del comma 7 dell’art. 16 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11” è stato previsto che  il predetto comma 7 dell’art. 16 l. r.
11/2001 sia “interpretato nel senso di
prevedere la prorogabilità  del termine applicabile per legge nei casi e con le
modalità  di cui al comma 4 dell’art. 15 della medesima legge”.
Il comma 4
dell’art. 15 della l. r. 11/2001, a sua volta richiamato,  prescrive la disciplina della proroga di VIA ed
in particolare prevede che “L’autorità  competente, a richiesta del proponente
inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto
termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore
a quello inizialmente stabilito.”
Dal
28 giugno 2013, pertanto, con una norma di rinvio espresso alla disciplina
regionale già  vigente per la proroga del provvedimento positivo di VIA, è stata
introdotta la possibilità  di proroga anche per il provvedimento di esclusione
che conclude lo screening di VIA dei progetti ad esso sottoposti ai sensi dell’
“allegato B” della l. r.11/2001, per un periodo non superiore a tre anni (pari,
cioè,  a quello “inizialmente stabilito” per la sua efficacia, secondo il dettato
letterale del richiamato comma 4 art. 15 della l. r. n. 11/2001 cui la norma di interpretazione autentica rinvia).
Alleghiamo il testo della legge regionale n. 25 giugno 2013, n. 16

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