Silenzio-assenso e interruzione dei termini di perfezionamento
In base all’art. 16, comma 7 ter della legge 19 febbraio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale”, concernente la disciplina delle operazioni di carico e scarico nelle aree portuali, l’istanza di autorizzazione delle operazioni di sbarco di mezzi meccanici deve intendersi tacitamente accolta ove nel termine di legge di 90 giorni dalla richiesta non sia intervenuto il diniego dell’autorità di settore. Con Riguardo alla fattispecie, ai fini dell’interruzione del termine di formazione del silenzio-assenso, è ritenuta irrilevante la comunicazione di archiviazione della istanza da parte dell’autorità, immediatamente privata di effetti con successiva nota della stessa autorità che, prendendo atto dell’integrazione documentale dell’istante, comunica l’intendimento di dare prosecuzione all’iter amministrativo.
Ordinanza 487 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”