La compilazione compilazione di una domanda telematica mediante compilazione della mera schermata non è sufficiente se il bando prevede l’invio del modulo generato come PDF e firmato digitalmente
Ad una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, deve ritenersi che, per il principio di autoresponsabilità, la ditta che chiede di partecipare ad una procedura per l’erogazione di provvidenze economiche deve farsi carico di una diligente lettura delle regole del gioco, il che comporta l’onere di conformarsi alle istruzioni fornite in sede di bando, non potendosi per tale via concludere che la mera schermata telematica della domanda (generata dal sistema dopo il collegamento con la piattaforma) soddisfi l’onere di compilazione previsto dalle regole della procedura. È, pertanto, legittima la decisione dell’Ente di considerare inammissibile una pratica che non contiene il modulo di domanda in formato PDF firmato digitalmente, senza che possa attivarsi il soccorso istruttorio, se non provocando una violazione della par condicio dei concorrenti (nella specie, tra l’altro, l’onere di compilazione della domanda era reso comprensibile dalla univoca sollecitazione, rivolta ai concorrenti, a seguire le istruzioni per accedere e compilare la domanda).
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”