Il principio di precauzione nel contemperamento dello svolgimento dell’attività economica
Non può essere sospeso il provvedimento con cui un’autorità amministrativa, nell’esercizio della funzione di tutela e prevenzione della salute pubblica – nella specie la ASL – irroghi all’operatore economico, ai sensi dell’art. 138 comma 2 lett. e) del Reg. (UE) 625/2017 15 marzo 2017, un numero più frequente di controlli del proprio prodotto al fine di consentire il monitoraggio della soglia minima tollerabile di un componente chimico ritenuto nocivo per la salute umana se assunto in dosi esorbitanti da quelle previste dal predetto regolamento; ciò in stretta osservanza del principio di precauzione anche in considerazione della circostanza che nella specie non v’è preclusione, per l’azienda ricorrente, della propria attività lavorativa.
Giuseppe De Nittis