I parametri di congruità della solidità economica del datore di lavoro da valutarsi ai fini all’emersione del lavoro irregolare
Ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, l’art. 9, d.m. 27 maggio 2020, la valutazione della solidità economica del datore di lavoro da parte dell’ispettorato territoriale, ai fini della valutazione della ammissibilità delle istanze di emersione lavoro irregolare, deve essere effettuata considerando che i trentamila euro del volume di affari come parametro minimo per ogni dipendente integra un indice minimo, che va abbinato ad ulteriori diversi indici di congruità correlati alla specificità del caso concreto (nella specie trattavisi di impresa agricola che, oltre ad un adeguato bilancio di esercizio presentato nell’anno precedente con riferimento a 9 dipendenti beneficiari dell’emersione, aveva ottenuto agevolazioni AGEA e avrebbe assunto a tempo determinato, in quanto esercente attività agricola).
È stato sospeso pertanto il provvedimento diniego dell’emersione anche in considerazione del fatto che non risultava rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, ulteriore criterio fornito all’ispettorato per la “scelta” delle istanze da ammettere. Il periculum viene in considerazione per la conseguenza che dalla mancata emersione deriva il rischio di espulsione dello straniero derivante dalla sua impossibilità di integrazione.
Giuseppe De Nittis