In sede cautelare la contestazione della tardività della notifica dell’atto introduttivo è suscettibile di accertamento ulteriore mediante rinvio alla camera di consiglio successiva
Laddove dalla produzione documentale depositata nel fascicolo informatico dalle parti non è dato evincere con chiarezza la tempestività della notificazione dell’atto introduttivo cui è correlata la domanda cautelare, si può auspicare la concessione da parte del collegio di un termine breve per il deposito dell’attestazione dell’avvenuta notifica ai fini del necessario accertamento (nella specie la contestazione riguardava la tempestività della notifica dell’opposizione a ricorso straordinario, il cui computo dipendeva dall’accertamento dell’avvenuta notifica del ricorso stesso).
Giuseppe De Nittis