Ordinanza n. 197 – 6.5.2022– Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Sulla natura eccezionale della norma che consente il pagamento della parte dell’opera già realizzata, in caso di interdittiva antimafia intervenuta in corso di esecuzione
2. Sulla impossibilità per il G.A. di condurre una indagine incidentale sulla perdurante attualità degli elementi che avevano giustificato l’interdittiva antimafia
1. In caso di interdittiva antimafia, la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, del dlgs n. 159/2011, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture, atteso che l’esame ermeneutico degli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del decreto legislativo n. 159 nel 2011, nella parte in cui questi consentono la salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite deve rispondere alla regola di stretta interpretazione propria delle norme di eccezione. Come tale non può essere estesa all’ipotesi di revoca di un finanziamento, che assume peraltro carattere di provvedimento vincolato.
2. La valutazione in ordine all’asserita inattualità degli elementi di fatto che in precedenza avevano indotto il Prefetto ad adottare l’interdittiva antimafia, non può essere svolta dal TAR incidentalmente, ma deve formare oggetto di una apposita istanza di aggiornamento. Diversamente opinando il G.A. incorrerebbe nella violazione dell’art. 34, II comma, c.p.a., che prevede il divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
 

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