Il dirigente scolastico deve far prevalere le esigenze educative e didattiche su quelle organizzative
Il giudice amministrativo, acclarata la propria giurisdizione esclusiva in ordine all’assegnazione di un insegnante di sostegno, in quanto materia afferente all’organizzazione di pubblico servizio in cui residua in capo al dirigente l’esercizio della propria discrezionalità, ha sospeso l’efficacia del provvedimento con cui egli, privilegiando ragioni genericamente organizzative ad esigenze di continuità didattica dell’allievo destinatario di PEI (Piano educativo individualizzato), aveva spostato l’insegnante di sostegno già assegnato al minore; in aperta violazione, altresì, del divieto di movimenti scolastici del personale già in attività di insegnamento di cui all’art. 461 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Giuseppe De Nittis