Il divieto di accesso del lavoratore non vaccinato al luogo di lavoro non vìola i diritti umani
Per quanto attiene all’ottemperanza dell’obbligo vaccinale da parte del dipendente, previsto dall’art. 4 ter del Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, è da ritenersi legittima la sospensione dell’accesso al luogo di lavoro in mancanza di presentazione del certificato verde, nonché di una delle motivazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo, non potendo invocare in subiecta materia, i diritti e le prerogative del lavoratore dipendente.
La predetta sospensione, infatti, non è da qualificarsi come sospensione disciplinare, bensì quale misura di profilassi. Prevenzione sanitaria imposta da una disciplina speciale – quale quella emergenziale – che non consente un’estensione analogica di regole dettate per ipotesi diverse di sospensione dal servizio.