La prova per la schermata internet del perfezionamento della notifica è circoscritta al giudizio cautelare
La previsione di cui all’art. 55 comma 6 c.p.a., che consente al ricorrente non in possesso dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta di provare la data di perfezionamento della stessa producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet di Poste italiane, è norma di carattere eccezionale – applicabile dunque al solo giudizio cautelare – e non suscettibile di applicazione per estensione analogica anche alla fattispecie di cui all’art. 116 comma 2 c.p.a..
Ordinanza collegiale n. 82 – 2022
Giuseppe De Nittis