Ordinanza cautelare n. 407 – 4 ottobre 2021 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Fattispecie riguardante il giudizio di non ammissione alla classe successiva

Laddove emerga prima facie la sussistenza di profili di fondatezza delle censure mosse con il ricorso introduttivo, atteso che, nella specie, lo studente risultava essersi assentato un solo giorno nel corso dell’anno scolastico e concluso il secondo quadrimestre con una media voti non scadente e che, inoltre, la bocciatura non risultava essere stata preannunciata ai genitori dello studente né risultava essere stato adottato un percorso preventivo di recupero scolastico, sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta mediante sospensione degli atti impugnati e conseguente ammissione con riserva dello studente alla frequenza della classe successiva.

Ordinanza 407 – 202 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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