Ordinanza cautelare n. 345 – 9 settembre 2021 – Sez. Un. Pres. Ciliberti, Est. Ieva

 

Regole che presiedono al c.d. scorrimento esterno di graduatorie concorsuali tra amministrazioni pubbliche


Nell’ambito del c.d. scorrimento esterno delle graduatorie concorsuali tra enti – previo accordo tra le amministrazioni – e relative a concorrenti in possesso di profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire, laddove il bando preveda analogia o equivalenza tra i profili professionali richiesti, non già la loro identità o omogeneità, è censurabile il provvedimento col quale l’Ente dispone –tanto più se immotivatamente- di non ammettere al colloquio il concorrente in posizione utile all’interno di una valida graduatoria di altro Ente (nella specie, connotata da uno scorrimento che prevede una valutazione preliminare dei requisiti, l’effettuazione di prove d’esame e la redazione di un’apposita graduatoria, la valutazione di equivalenza dei profili professionali in considerazione, Istruttore direttivo amministrativo e Prs. D1 CCLN Enti locali doveva essere condotta anche alla luce del fatto che in entrambi i bandi di concorso era previsto, quale titolo di accesso la Laurea in giurisprudenza).

Ordinanza 345 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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