Forze armate – Diniego del diritto di precedenza ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104
Il provvedimento con il quale l’Amministrazione (nella fattispecie l’Aeronautica militare) dispone il diniego al trasferimento richiesto per bisogno assistenziale ex art.33, co.5 L.n.104/92, ritenendo recessivo, nel bilanciamento degli interessi, il bisogno assistenziale -ispirato a principi di solidarietà sociale e familiare- rispetto alle esigenze organizzative – deve essere supportato da una motivazione che risulti congrua quanto ai profili esaminati e stringente quanto alle argomentazioni svolte.
ordinanza 341 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”