In tema di oneri per la sicurezza il TAR Piemonte – Torino, Sez. II, non ritenendo soddisfacenti le pronunzie dell’Adunanza plenaria 3 e 9/2015, con ordinanza del 16 dicembre 2015, n. 1745 ha posto la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE per il caso in cui nel bando non sia prescritta l’indicazione dei suddetti oneri e l’offerta risulti comunque manifestamente congrua. L’ordinanza del TAR Torino è qui.