Istruzione pubblica – SISS – Autonomia giuridica – Esclusione – Conseguenze

Le scuole interateneo di specializzazione per l’insegnamento secondario (SISS) istituite per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, non hanno autonomia giuridica ma sono diretta espressione delle Università  che le hanno costituite. Le Università , pertanto, rispondono di eventuali debiti contratti da dette scuole in caso di insufficienza dei relativi fondi, salvo diritto a rivalersi in tutto o in parte nei confronti degli altri atenei che stipularono la convenzione di istituzione della SISS (nella fattispecie il TAR è giunto a tale conclusione sulla base dell’esame di diversi elementi che portano ad escludere l’autonomia delle SISS).

N. 00918/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2011, proposto da: 
Francesco Saverio Minervini, rappresentato e difeso dall’avv. Federica Romani, con domicilio eletto presso Federica Romani, in Bari, via Egnatia, n. 15; 

contro
Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata e difesa dagli avv. Lucrezia Saracino e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso Bianca Massarelli, in Bari, Piazza Umberto n. 1 c/o Avvocatura dell’Università ; 

per il pagamento
della somma di euro 7.430,07, oltre accessori come per legge, quale corrispettivo per l’affidamento, in favore del prof. Francesco Saverio Minervini, di un incarico di insegnamento a titolo retribuito presso la S.S.I.S. – Puglia, per l’Anno Accademico 2007-2008;
 

Visto il Decreto Ingiuntivo n. 318/2011 emesso dal Presidente del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, depositato in Segreteria in data 10 giugno 2011 e notificato al debitore in data 1 luglio 2011;
Visto il ricorso in opposizione, notificato in data 8 agosto 2011, proposto dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, così come rappresentata e difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Federica Romani e Marcella Loizzi, per delega dell’avv. Bianca Massarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.8.2011, l’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 318/2011 emesso dal Presidente del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, depositato in Segreteria in data 10 giugno 2011 e notificatole in data 1 luglio 2011.
Con il menzionato Decreto si ingiungeva il pagamento della somma di euro 7.430,07, oltre accessori come per legge, quale corrispettivo per l’affidamento, in favore del prof. Francesco Saverio Minervini, di un incarico di insegnamento a titolo retribuito presso la Scuola Interateneo di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – S.S.I.S. Puglia, per l’Anno Accademico 2007-2008.
Con un unico articolato motivo di opposizione, l’Università  degli Studi di Bari eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte della pretesa creditizia monitoriamente azionata.
In proposito evidenziava come l’incarico di insegnamento dal quale scaturiva il credito vantato dal prof. Francesco Saverio Minervini era stato conferito con provvedimento del Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione Interateneo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria della Puglia – S.S.I.S. Puglia, prof. D. Scolozzi.
Ne conseguiva, in tesi, che detto incarico era stato conferito da un soggetto giuridico autonomo e diverso rispetto all’Università  degli Studi di Bari, la quale, pertanto, risultava priva della necessaria legittimazione passiva a fronte della pretesa così come azionata.
Precisava, altresì, la difesa dell’opponente che la più volte citata Università  degli Studi di Bari fungeva solo da sede amministrativa della Scuola, in coerenza con quanto disposto dallo Statuto della stessa, in proposito illustrando la genesi istituzionale, gli organi, la natura giuridica e gli scopi della S.S.I.S..
Con memoria di costituzione e replica pervenuta in Segreteria il 13.9.2013, si costituiva in giudizio il prof. Francesco Saverio Minervini, contestando nel merito la spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva, conclusivamente instando per la reiezione del ricorso in opposizione e per l’integrale conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Con Ordinanza Istruttoria resa in data 23.10.2013, il Collegio chiedeva l’acquisizione, dall’Università  opponente, di atti e documenti, aventi ad oggetto: a) chiarimenti documentati in ordine all’intervenuta soppressione della SSIS, con particolare riferimento alla regolazione delle situazioni e dei rapporti attivi e passivi non esauriti; b) copia del provvedimento di soppressione e di qualsiasi altro atto che abbia disposto circa la suddetta regolazione.
All’udienza del 28.5.2014, la causa era riservata per la decisione.
L’opposizione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Giova preliminarmente premettere che la Scuola Interateneo di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – S.S.I.S. Puglia veniva istituita per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria della Puglia con delibera del Comitato Universitario di Coordinamento Regionale – Puglia del 21.2.1998, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 19 novembre 1990, n. 341, del D.P.R. 31.7.1996, n. 470 e del D.M. 26.5.1998.
Per Statuto (cfr. art. 1) la sede amministrativa veniva fissata presso l’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
A seguito della sopravvenuta modalità  formativa per gli insegnanti di scuola secondaria costituita dai Tirocini Formativi Attivi (T.F.A.), la S.S.I.S. – Puglia nell’A.A. 2008/2009 sospendeva le procedure per l’attivazione del X ciclo di specializzazione, in ottemperanza al disposto dell’art. 64, comma 4 ter, L. n. 133/2008.
Ai fini che qui più strettamente rilevano, nel corso dell’attività  istruttoria svolta, è stata acquisita agli atti la relazione del Dott. Sandro Spadaro, Dirigente del Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nella quale si restituisce ampia evidenza sulle “problematiche, emerse negli ultimi anni, in ordine alla situazione finanziaria della Scuola Interateneo di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.)” essenzialmente costituite dalla formazione di un disavanzo di circa euro 3.838.694,45 (cfr. promemoria ai Direttori Amministrativi delle Università  della Puglia del 13.3.2012, in atti), formatosi a seguito della maturazione degli oneri di pagamento del corpo docente, degli oneri di pagamento degli incarichi di insegnamento di corsi di sostegno, degli incarichi di tutorato presso istituti scolastici, oltre che degli ulteriori oneri di pagamento di canoni di locazione dei relativi immobili.
All’esito della riunione del 13.3.2012 fra i Direttori Amministrativi delle Università  della Puglia al fine di affrontare il problema del ripianamento delle situazioni debitorie accumulate, si giungeva alla determinazione conclusiva di dare mandato all’amministrazione universitaria barese di ripartire il concorso di ciascun Ateneo partecipante alla S.S.I.S. – Puglia al ripianamento della menzionata esposizione debitoria in ragione del numero di abilitati S.S.I.S. presso ciascuna sede del territorio regionale pugliese.
La tabella di distribuzione fu successivamente approvata in una apposita riunione del 14.6.2012.
Tale dinamica procedimentale interna già  di per sè fornisce sufficiente evidenza della natura giuridica della S.S.I.S. – Puglia, quale scuola di specializzazione interateneo espressione diretta delle Università  promotrici.
Essa è pertanto una struttura didattica dell’Università  non munita di autonoma soggettività .
In particolare, le sue risorse finanziarie vengono amministrate da un Comitato Interateneo presieduto dal Rettore dell’Università  sede amministrativa, la quale ultima, nei decreti di nomina dei singoli docenti, quali l’odierno ingiungente, accerta direttamente ed in proprio la disponibilità  finanziaria per la retribuzione degli insegnamenti conferiti.
Tale dato, all’evidenza, contrasta in modo netto con l’effettiva sussistenza di una piena autonomia giuridica fra la S.S.I.S. – Puglia e le Università  pugliesi che l’hanno istituita.
Assai significativo è poi che, da un punto di vista pratico operativo, sia stato individuato – senza contestazioni sul punto – un unico numero di conto corrente postale (il n. 8706, intestato all’Università  degli Studi di Bari) sul quale venivano e vengono fatte versare, in modo indifferenziato, le rate di iscrizione di tutti gli studenti iscritti a tutte le Scuole di Specializzazione della detta Università , ivi inclusa la S.S.I.S. – Puglia.
Tali modalità  di versamento restituiscono il quadro di una gestione unitaria di dette somme che ha potuto dare luogo a talune “incongruenze” contabili quali quelle sopra evidenziate, ferma restando l’assenza di una autonoma capacità  di determinazione gestoria della più volte menzionata S.S.I.S. – Puglia.
Al fine di sostanziare la spiegata eccezione di difetto di legittimazione passiva per come svolta nel ricorso in opposizione in esame, la difesa dell’Università  degli Studi di Bari ha sottolineato che in un pregresso contenzioso conclusosi con le Sentenze nn. 2415 e 2422/1999 di questo Tribunale detta eccezione risulterebbe essere stata accolta.
Le citate pronunce sono state altresì confermate dal Consiglio di Stato con le Sentenze 6321 e 6322/2011.
Dall’analisi di dettaglio delle medesime emerge, tuttavia, come esse siano state rese su una controversia in materia di esclusione dalla partecipazione a due concorsi pubblici banditi dalla più volte citata Università , in un quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale completamente diverso da quello di cui alla presente controversia, nella quale, pertanto, non possono essere correttamente evocate con l’autorità  di precedente specifico.
Da quanto sin qui evidenziato consegue, conclusivamente, che l’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” è coobbligata in solido al pagamento di quanto spettante all’ingiungente, salvo il proprio diritto a rivalersi in tutto o in parte nei confronti di una o più delle Università  che stipularono la convenzione relativa all’istituzione della S.S.I.S. – Puglia.
Potrà  eventualmente stabilirsi l’importo della rivalsa ripartendo il concorso percentuale di ciascun Ateneo partecipante alla S.S.I.S. – Puglia in ragione del numero di abilitati presso ciascuna sede del territorio regionale pugliese, come da criterio già  elaborato e menzionato supra, impregiudicata restando ogni migliore determinazione amministrativa al riguardo.
Da ultimo, stante l’ampio rilievo contabile dei fatti portati all’attenzione di questo Tribunale, il Collegio ritiene di dover altresì disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso in opposizione, integralmente confermando il Decreto Ingiuntivo n. 318/2011, depositato in Segreteria in data 10 giugno 2011, emesso dal Presidente del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari.
Dispone l’invio di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per quanto di eventuale competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
Condanna l’Università  degli Studi di Bari al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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