Il Governo organizza il processo amministrativo “decretando” nuove regole in nome del primazia del PNNR
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Il Governo organizza il nuovo processo amministrativo “decretando” nuove regole in nome della primazia del PNNR

Riportiamo  l’art. 3 del Decreto Legge 7 luglio 2022, n. 85 Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”. (22G00097) (GU Serie Generale n.157 del 07-07-2022)

Con la norma in esame è stata introdotta un’accelerazione dei giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato ai processi relativi a procedimenti inerenti il Pnrr destinata ad incidere sulla misure cautelari, la durata del giudizio, prevedendo altresì effetti dal tenore sanzionatorio nei confronti della difesa tecnica nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal Governo.

È stato introdotto un rito super-speciale con la finalità di incidere in modo rilevante sull’attuale regolamentazione del processo in materia di appalti già connotato, quest’ultimo,  da una spiccata celerità, ai sensi dell’art. 120 del c.p.a..

Di seguito le novità più rilevanti:

  1. il nuovo rito si applica a tutti i giudizi di primo e secondo grado (anche già pendenti alla data di entrata in vigore del d. l. 85/2022) relativi ad un ricorso inerente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  2. In ordine alla tutela cautelare, i Tar o il Consiglio di Stato sono  tenuti a motivare, in sede di delibazione di un’istanza di sospensiva, la compatibilità della stessa con il rispetto dei tempi di attuazione del Pnrr e con la realizzazione dei relativi obiettivi. Inoltre, estendendo il meccanismo attualmente già previsto per le c.d. infrastrutture strategiche e per gli appalti da realizzare con le risorse previste dal Pnrr e dal Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (Pnc), in sede di pronuncia del provvedimento cautelare il giudice dovrà tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’intervento. Ciò comporta che nel  contemperamento degli interessi coinvolti nella fase cautelare del ricorso, il giudice amministrativo è sospinto dalla norma a riconoscere preminenza all’interesse nazionale anche a fronte di una attività amministrativa potenzialmente illegittima.
  1. In caso di accoglimento dell’ordinanza cautelare l’udienza di merito dovrà essere immediatamente fissata alla prima data utile successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell’ordinanza cautelare. La sentenza che definisce il giudizio dovrà poi essere depositata nei successivi quindici giorni, secondo quanto già avviene nei contenziosi in materia di appalti pubblici. Tale norma è immediatamente applicabile anche ai giudizi per i quali sia stata già discussa la sospensiva e accolta al momento di entrata in vigore della stessa.
  1. Nell’ipotesi in cui il merito delle impugnazioni di provvedimenti sospesi in sede cautelare non sia definito sollecitamente secondo i termini precedentemente indicati, la misura cautelare concessa perde automaticamente efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della P.A.
  2. I termini processuali dei ricorsi inerenti direttamente o indirettamente il PNRR saranno dimidiati, come già accade per le materie indicate dagli articoli 119 e 120 c.p.a..
  3. Sono considerati sempre parti necessarie il Ministero competente per materia, il MEF e le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Pnrr medesimo.

Nota di redazione

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