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Pubblichiamo l’art. 1 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha introdotto anche per i professionisti il c.d. split payment, ossia il versamento dell’IVA da parte della p.A. anche per le prestazioni professionali, con l’effetto che in fattura si opera una trattenuta dal lordo pari al 42% (20% di IVA e 22% di ritenuta d’acconto).
La misura fiscale è in vigore dal 1° luglio 2017.
Pubblichiamo, altresì una nota del Dipartimento Affari Giustizia del Ministero della Giustizia esplicativa sul punto, nonchè il DM del Ministero dell’economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 n. 112625, indicativo delle modalità di esecuzione della scissione dei pagamenti prevista dalla norma.
La nota del Dipartimento Affari generali (qui)
DM 27 giugno 2017, n. 112625 (qui)
- ARTICOLO N.1
(Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale) - 1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.” (1);
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, citta’ metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle societa’ di cui alle lettere a) e b), ancorche’ queste ultime rientrino fra le societa’ di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita’ a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo (2).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico” (3);
c) il comma 2 e’ abrogato.
c-bis) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’” (4).
2. All’articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “degli enti pubblici” sono sostituite dalla parola “dei”.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 (5).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita’ speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” (6).
4-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del comma 4-bis (7).
4-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonche’, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (8).
4-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l’ambito di applicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (9). (10)
(1) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(2) Capoverso aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(3) Capoverso aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(4) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(6) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(7) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in sede di conversione.
(10) Per l’attuazione del presente articolo vedi l’articolo 1, comma 1, D.M. 27 giugno 2017 e l’articolo 1 del D.M. 27 giugno 2017.