E’ accoglibile la domanda di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo in considerazione della circostanza che la precedenza della richiesta di iscrizione al registro per i grandi impianti tenuto dal Gestore dei servizi energetici costituisce criterio di priorità per la fornitura dell’energia, cosicchè la sospensione disposta dalla Regione Puglia dell’efficacia dell’autorizzazione unica n. 10 del 21 gennaio 2011, intestata alla ricorrente, risulta essere di grave pregiudizio per l’interesse di questa (senza, peraltro, rispondere ad alcun apprezzabile interesse pubblico) nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
N. 00859/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01842/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2011, proposto da:
Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar, Andrea Leonforte e Mattia Malinverni, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai 43, presso Maurizio Di Cagno;
contro
Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota AOO-159 12/07/2011-0008992 emessa il 12 luglio 2011 e ricevuta in data 25 luglio 2011 dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche;
della nota AOO-159 05/09/2011-0010537 emessa il 5 settembre 2011 e ricevuta il 12 settembre 2011 dalla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Enegia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche;
di ogni atto conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorchè non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che la precedenza della richiesta di iscrizione al registro per i grandi impianti tenuto dal Gestore dei servizi energetici costituisce criterio di priorità , cosicchè la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione unica n. 10 del 21 gennaio 2011, intestata alla ricorrente, risulta essere di grave pregiudizio per l’interesse di questa (senza, peraltro, rispondere ad alcun apprezzabile interesse pubblico) nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (23 novembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia dell’impugnato atto n. AOO-159 05/09/2011-0010537 del 5 settembre 2011 nella parte in cui dispone la sospensione dell’autorizzazione unica n. 10 del 21 gennaio 2011;
Fissa la camera di consiglio del 23 novembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 3 novembre 2011.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 04/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)