Giurisdizione – Delibera di Giunta municipale – Rapporto di lavoro – Risoluzione anticipata – Atto di gestione – Giurisdizione G.O. – Ragioni

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ancorchè oggetto di cognizione diretta sia una delibera di Giunta adottata nell’esercizio dei poteri di autotutela, nell’ipotesi in cui si tratti di un atto che incide su un singolo rapporto di lavoro contrattualizzato e che perciò si configura come atto di gestione di tale singolo rapporto di lavoro, onde,  in merito alle  domande articolate nel ricorso,  la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

N. 00704/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01311/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2005, proposto da: 
Gravinese Marisa, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St.Trevi via T.Fiore, 62; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso Isabella Palmiotti in Bari, c/o T.Romito via A.Gimma, 12; Dirigen.Sett.Organizz.Sviluppo Risorse Umane Comune Barletta; 

per l’annullamento
– della Determinazione n. 910 del 17.05.2005 del Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane del Comune di Barletta, notificata in data 1.06.2005, con cui si procedeva all’annullamento delle precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 293 del 21.02.2005 e n. 420 del 8.03.2005, attraverso le quali, quanto alla n. 239 si determinava di “¦. estinguere il contratto individuale di lavoro del Dirigente Generale Dott. Giangaspero Gioacchino con effetto dal 1.03.2005 con l’applicazione delle norme relative alla risoluzione anticipata con riconoscimento di un’indennità  pari alla misura ivi prevista¦”, quanto invece alla n. 420, si determinava – sempre con riferimento alla predetta risoluzione anticipata – di “liquidare e pagare E. 130.000,00 lorde al Dott. Giangaspero Gioacchino nato a Terlizzi il 22.02.1952 a titolo di prima rata della indennità  supplementare di cui alle premesse¦”;
– di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, anche se non conosciuti, comunque lesivi;
e per il risarcimento del danno derivante alla ricorrente, quale erede del Dott. Giangaspero Gioacchino, dal mancato percepimento delle somme dovute dal Comune di Barletta, come contrattualmente previsto, in conseguenza dell’interruzione del rapporto di lavoro con il Dott. Giangaspero.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Daniela Lovicario, su delega dell’avv. V. Petrarota e avv. Giuseppe Caruso, su delega dell’avv. D.co Cuocci Martorano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato la signora Marisa Gravinese, nella propria qualità  di erede del dott. Gioacchino Giangaspero, già  Direttore Generale del Comune di Barletta, impugna la determina dirigenziale a mezzo della quale l’Amministrazione ha annullato le precedenti determinazioni che avevano stabilito di estinguere anticipatamente il contratto in essere con il dott. Giangaspero e di liquidare a suo favore, a titolo di indennizzo previsto in contratto, la somma di E. 260.000,00.
In particolare la signora Gravinese ha rappresentato che il 1° ottobre 2003 il Comune di Barletta addiveniva alla stipula del contratto con il quale si affidava al dott. Giangaspero l’incarico di Direttore Generale dell’Ente; che nel gennaio 2005, a seguito di una riconsiderazione delle finanze dell’ente, il Sindaco proponeva al dott. Giangaspero di modificare il rapporto di lavoro trasformandolo in un incarico di consulenza direzionale; che non avendo il dott. Giangaspero accettato tale proposta il Sindaco, con nota del 20 gennaio 2005, decideva di estinguere anticipatamente il contratto riconoscendo al dott. Giangaspero l’indennizzo previsto all’art. 4 del contratto nel rispetto dell’art. 17 del CCNL di categoria; che, infine, con la determina in epigrafe indicata la Giunta Comunale riteneva che tali decisioni sindacali non fossero conformi alla normativa vigente e pertanto le annullava, invitando il dott. Giangaspero ad una trattativa finalizzata a pervenire alla risoluzione consensuale del rapporto.
A sostegno del ricorso la signora Gravinese ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 108 TUEL, violazione dell’art. 4 del CCNL di riferimento nonchè eccesso di potere per travisamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta, resistendo al ricorso ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Alla udienza pubblica del 22 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Va accolta l’eccezione di rito sollevata dalla Amministrazione resistente.
Ancorchè nel presente giudizio l’oggetto di cognizione diretta sia costituito da una delibera di Giunta adottata nell’esercizio dei poteri di autotutela, è evidente che la giurisdizione sulle domande articolate nel presente giudizio spetta al Giudice Ordinario venendo in considerazione un atto che incide su un singolo rapporto di lavoro contrattualizzato e che perciò si configura come atto di gestione di tale singolo rapporto di lavoro.
Correttamente, pertanto, l’Amministrazione resistente ha eccepito la giurisdizione della Autorità  Giudiziaria Ordinaria sulle domande articolate con il ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alle domande formulate con il ricorso introduttivo, e per l’effetto rimette le parti innanzi alla Autorità  Giudiziaria Ordinaria competente per territorio, previa riassunzione del giudizio nel termine di mesi tre dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento, che si liquidano in € 2.500,00 (euro duemila), oltre IVA e CAP di legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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