Giurisdizione – Atti di mera certificazione – D.U.R.C. – Limiti al sindacato del G.A. – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez.v, sentenza del 26 marzo 2014 n. 1468)non è competenza del giudice amministrativo giudicare della legittimità  delle attestazioni di regolarità  contributiva (DURC), atteso che trattasi di atti di mera certificazione aventi natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche; tali certificati, in quanto privi di efficacia provvedimentale, non hanno alcuna concreta lesività , il che rende impossibile la loro autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori in essi contenuti, involgendo posizioni di diritto soggettivo, potranno essere corretti solo dal giudice ordinario.

N. 00850/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2014, proposto da:
Cooperativa Sociale Esedra, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabino Annoscia e Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso Vincenzo Augusto, in Bari, Via Abate Gimma, 147;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso Rossana Lanza, in Bari, c/o Avvocatura Comunale, Via Principe Amedeo, 26;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
nei confronti di
Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria in R.T.I. con Eughenia Società  Cooperativa Sociale ONLUS, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, Corso Cavour, 31;
Giuseppe Moretti, Eughenia Piccola Cooperativa a r.l.;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 9552 del 21 luglio 2014, comunicata con nota prot. n. 168387 in pari data, con la quale il Comune di Bari ha revocato alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento per due anni del servizio residenziale comunità  educativa “Chiccolino” per minori dell’area penale ed ha contestualmente aggiudicato in via definitiva il predetto servizio alla controinteressata;
– del documento unico di regolarità  contributiva, per la parte di formazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Bari – prot. n. 30129809, emesso il 19 giugno 2014, nella parte in cui si attesta che la cooperativa ricorrente, alla data del 13 gennaio 2014, non risultava in regola con il versamento dei contributi;
– di tutti gli atti antecedenti e/o susseguenti, comunque connessi, ancorchè non conosciuti;
per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto sottoscritto;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione comunale resistente al risarcimento dei danni.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della società  Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria in R.T.I. con Eughenia Società  Cooperativa Sociale ONLUS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Sabino Annoscia, Rossana Lanza e Giuseppe Cozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 13 ottobre 2014, la Cooperativa Sociale Esedra impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, con determinazione dirigenziale n. 13179 del 29 novembre 2013, il Comune di Bari disponeva di procedere all’affidamento per due anni del Servizio Residenziale Comunità  Educativa “Chiccolino” per minori dell’area penale, mediante indizione di gara in forma di procedura aperta, con aggiudicazione in favore del concorrente che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Svoltesi le procedure di gara, con determinazione dirigenziale n. 6697 del 12 maggio 2014, il Comune di Bari aggiudicava in via definitiva il servizio alla ricorrente.
Con successiva nota prot. n. 168387, pervenuta in data 21 luglio 2014, l’Amministrazione resistente comunicava alla Cooperativa Esedra che, con determinazione dirigenziale n. 9552, adottata in pari data, si era provveduto a revocare l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e ad assegnarlo, in via definitiva, alla seconda classificata, Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria in R.T.I. con Eughenia Società  Cooperativa Sociale ONLUS, in quanto, in fase di verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria, l’INPS di Bari, su richiesta del Comune di Bari, aveva rilasciato un Documento Unico di Regolarità  Contributiva (DURC) attestante la non regolarità  contributiva della Cooperativa Esedra alla data del 10 gennaio 2014, per debiti derivanti da “recupero crediti da quantificare”.
Avverso il provvedimento in questione, insorgeva la cooperativa ricorrente sollevando plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in proposito, la violazione di legge in relazione all’art. 38, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 163/2006, nonchè dell’art. 31, comma 8, D.L. n. 69/2013, convertito in Legge dall’articolo 1, comma 1, della L. n. 98/2013; la violazione della lex specialis di gara; l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria, l’erronea motivazione, l’illogicità , l’ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di trasparenza, efficienza, buon andamento ed imparzialità  della Pubblica Amministrazione.
In estrema sintesi, si lamentava l’omesso invito all’interessata, una volta riscontrata l’irregolarità  contributiva in questione da parte dell’INPS e del Comune di Bari, affinchè potesse essere tempestivamente sanata la relativa posizione, così come prescritto dalle norme sopra richiamate.
Si doleva, altresì, che non si fosse fatto luogo ad alcuna interlocuzione con la cooperativa ricorrente prima di disporre direttamente l’esclusione di quest’ultima dall’appalto oggetto di causa.
In particolare, si evidenziava come la Cooperativa Esedra fosse stata esclusa nonostante emergesse da precedenti DURC del 18 gennaio 2014 e del 1 aprile 2014 come la stessa risultasse in regola con il versamento dei contributi previdenziali, rispettivamente alle date del 7 gennaio 2014 e 21 marzo 2014.
Con un secondo motivo di ricorso veniva fatto altresì oggetto di specifica doglianza la violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, cui avrebbe dovuto collegarsi, in tesi di parte ricorrente, la concessione di termini per memorie.
Con un terzo motivo di ricorso, si evidenziava l’illegittimità  dell’impugnata esclusione, per violazione ed erronea applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 163/2006, sotto altro profilo, concernente il non definitivo accertamento dell’irregolarità  contributiva posta a base del provvedimento in oggetto e, quindi, la mancata certezza in ordine alla effettiva debenza delle somme richieste dall’INPS.
Con atti pervenuti in Segreteria in data 20 ottobre 2014, si costituivano nel presente giudizio il Comune di Bari e la società  Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in proprio e quale mandataria in R.T.I. con Eughenia Società  Cooperativa Sociale ONLUS, entrambe ricostruendo i fatti di causa e chiedendo la declaratoria di inammissibilità  ed il rigetto del proposto ricorso.
La società  Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, in particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione dell’Autorità  Giurisdizionale Amministrativa sul contenuto del DURC in forza del quale era stata disposta l’impugnata esclusione.
All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2014, il Tribunale in epigrafe respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 567 del 23 ottobre 2014.
Avverso detta ordinanza non veniva proposto appello.
All’udienza pubblica in data 8 aprile 2014, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso in esame è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte infondato nel merito.
Approfondendo l’analisi dei motivi di ricorso, infatti, parte del primo motivo e la complessiva configurazione del terzo rivolgono contestazioni al contenuto intrinseco del DURC in forza del quale è stata disposta l’esclusione della cooperativa ricorrente.
Costituisce, tuttavia, posizione giurisprudenziale ormai consolidata quella secondo cui, su tale materia, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, consumandosi il relativo rapporto interamente in ambito privatistico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2682 del 17 maggio 2013).
Del resto, come già  ampiamente evidenziato da questo Tribunale Amministrativo Regionale nella Sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014, confermata in appello da Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468, “nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche il documento unico di regolarità  contributiva è una certificazione avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche; pertanto, tale certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività , il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori in esso contenuti involgendo posizioni di diritto soggettivo potranno essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito di proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ex multis T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 129 del 20 marzo 2012).”.
Da tanto consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione a quella parte del ricorso introduttivo con la quale si impugna il contenuto intrinseco del DURC in contestazione.
Nel merito, il ricorso è altresì infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso, come già  ampiamente evidenziato nell’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale in epigrafe in data 23 ottobre 2014, n. 567 – non impugnata – la Cooperativa Esedra, al momento della partecipazione alla gara, non risultava essere in possesso del requisito della regolarità  contributiva.
In particolare, tale non contestato dato di fatto emergeva, in danno della ricorrente, dall’essere stata ammessa ad apposito piano di rateizzazione autorizzato con deliberazione dell’Ente nazionale di previdenza del 17 novembre 2011. Tale piano, tuttavia, restava non rispettato nelle sue scadenze, da tanto derivandone di necessità  una irregolarità  contributiva definitivamente accertata.
Tale elemento di fatto configura di per sè ragione sufficiente a supportare la piena legittimità  del provvedimento di esclusione così come adottato, in tal modo quest’ultimo configurandosi come stretta e corretta applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 163/2006.
In relazione al secondo motivo di ricorso, anche esso è infondato in quanto la natura chiaramente vincolata dell’attività  posta in essere dal Comune di Bari nel caso di specie, quale mera applicazione della norma da ultimo citata, permette di escludere la necessità  della comunicazione di avvio del procedimento ai fini della verifica di sussistenza della legittimità  del provvedimento impugnato (cfr. art. 21-octies L. n. 241/1990).
Da ultimo, anche il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato nel merito, in quanto, come detto, il non aver rispettato il piano di rateizzazione costituisce fatto idoneo a rendere definitivo l’accertamento della irregolarità  contributiva, per un importo sicuramente determinabile nel suo esatto ammontare, in particolare a cura del ricorrente risultato inadempiente.
In conclusione, il ricorso è parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione sulla contestazione ai contenuti intrinseci del DURC ed è comunque infondato nel merito delle censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, respingendolo nella restante parte.
Condanna la Cooperativa Sociale Esedra al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bari e della Occupazione e Solidarietà  Tipo A Società  Cooperativa Sociale, con importi che liquida, per ciascuna delle due suddette parti, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
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