Espropriazione per pubblica utilità  – Immissione in possesso e redazione stato di consistenza – Richiesta misura cautelare monocratica – Presupposti – Fattispecie    

L’imminenza della camera di consiglio, la dichiarata volontà  dell’ente espropriante di cominciare immediatamente i lavori dopo l’immissione in possesso (nella specie è stato impugnato un verbale di integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di  consistenza) e quindi in data anteriore a quella della prima camera di consiglio utile, nonchè la qualità  dell’area interessata dal procedimento espropriativo (trattasi di area in vcii si svolgeva attività  di autolavaggio) determinano, nel contemperamento degli interessi contrapposti, la preminenza di quello al mantenimento dello stato di fatto sino alla delibazione  collegiale.

N. 00508/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01064/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2014, proposto da Calpa di Colò Carmela & C. s.n.c. e Girmar s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Tempesta e Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Comune di Barletta;
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato;
Italferr s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina di Italferr s.p.a. di procedere alla integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà  di Calpa s.n.c. già  effettuata il 28.10.2013, emesso con la nota del 6.8.2014 e con i telegrammi del 28.8.2014 e del 3.9.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 6, ultimo comma legge n. 186/1982;
Visto l’art. 119 cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dalle società  ricorrenti;
Ritenuto che, nel bilanciamento fra i diversi e contrapposti interessi, è opportuno mantenere inalterata la situazione di fatto sino alla decisione collegiale di cui all’art. 55, comma 5 cod. proc. amm., anche in considerazione della brevità  del tempo intercorrente tra la data odierna e la prima camera di consiglio utile;
Rilevato, altresì, che sussiste il presupposto della estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire la dilazione sino alla data della prossima camera di consiglio, considerata l’imminenza dell’avvio della attività , che la società  Italferr intende eseguire, fissata per l’8 settembre 2014, ore 10:30;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte debba essere accolta al solo fine di impedire alle parti resistenti di procedere alla integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà  di Calpa s.n.c.;
 

P.Q.M.
accoglie, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell’interesse delle società  istanti, la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie con inibitoria nei confronti delle parti resistenti di procedere alla integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà  di Calpa s.n.c.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24 settembre 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 6 settembre 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente ff
  Francesco Cocomile







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)