Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica –  Alloggio di servizio – Provvedimento di escomio – Domanda di acquisizione in proprietà  – Tutela cautelare – Presupposti – Sussistono

Deve concedersi la tutela cautelare avverso il procedimento di escomio da un alloggio di servizio, qualora il soggetto assegnatario – seppur cessato dal servizio (e proprio in ragione di ciò destinatario del provvedimento di revoca dell’assegnazione) – abbia prodotto domanda per acquisire in proprietà  detto alloggio ai sensi della sopravvenuta  normativa di cui alla L. 23 maggio 2014  n. 80 e nelle more della definizione del procedimento relativo alla domanda stessa (il TAR ha precisato che, nel  caso di specie, non risultando domande di riassegnazione per tale alloggio, non vi era l’interesse di eventuali controinteressati da considerare e comparare in sede cautelare).

N. 00552/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01862/2009 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Michele Giardiello, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Antonio L. Deramo in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. n. 811 Serv. Gen. del 17.9.2009, con il quale il Prefetto di Foggia ha revocato al ricorrente l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata, sito in Foggia, alla via M. Forcella n. 15, sc. B, precedentemente assegnato con decreto prefettizio n. 592 Serv. Gen. del 4.7.2008;
nonchè con motivi aggiunti depositati il giorno 1/10/2014
del provvedimento prot. n. 23417/Serv. Gen. del 5.8.2014 con il quale il Prefetto di Foggia ha disposto l’accesso forzato agli alloggi di edilizia sovvenzionata ai fini dell’escomio, tra cui quello occupato dal ricorrente;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Foggia e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Antonio L. Deramo e Valter Campanile;
 

Rilevato che, in questa sede, viene in decisione l’istanza cautelare presentata per il solo ricorso per motivi aggiunti con cui si impugna il provvedimento con cui è stato disposto l’accesso forzato agli alloggi di edilizia sovvenzionata ai fini dell’escomio, tra cui quello occupato dal ricorrente;
rilevato che il provvedimento in questione dà  atto della sopravvenienza della L. 80/2014 con cui si contemplano ipotesi di cessione degli alloggi agli assegnatari, nonchè di prosecuzione del godimento anche in caso di cessazione dall’incarico;
rilevato che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, poichè il ricorrente ha formulato istanza di trasferimento del bene;
rilevato che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti non motiva compiutamente in ordine alla possibilità , per il ricorrente, di ottenere la cessione, restando questo aspetto piuttosto oscuro;
ritenuto che appare necessario disporre, ai fini di una compiuta istruzione della controversia nonchè per la celere decisione nel merito, gli adempimenti di seguito indicati, a carico dell’ di U.T.G. – Prefettura di Foggia-, Ministero dell’Interno;
ritenuto che nelle more, al solo fine di non pregiudicare le ragioni del ricorrente e salve più compiute valutazioni in ordine alla fondatezza, riservate all’esito dell’istruttoria, presentando il ricorso profili di non manifesta infondatezza, è concedibile la tutela cautelare;
ritenuto che tale valutazione è corroborata dalla comparazione degli interessi, in quanto, allo stato, l’immobile in questione non è reclamato da altri soggetti, non essendo state presentate richieste di assegnazione da parte di eventuali altri controinteressati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento prot. n. 23417/Serv. Gen. del 5.8.2014 del Prefetto di Foggia.
Ordina alla suddetta Amministrazione il deposito in giudizio di relazione in cui venga chiarita l’applicabilità  o meno della richiamata normativa in ordine alla sopravvenuta possibilità  di trasferimento dell’ alloggio occupato dal ricorrente in favore di quest’ultimo.
Dispone il deposito della suddetta relazione nei 40 giorni antecedenti la data dell’udienza pubblica di rinvio che fissa, al 23.4.2015.
Spese al merito.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)