Edilizia e urbanistica – Ordinanza di demolizione e diniego S.C.I.A. – Divieto di prosecuzione installazione impianto fotovoltaico –  Sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 55 D. Lgs. 104/2010 – Accoglie istanza di sospensiva  

 
Sussistono i presupposti del pregiudizio grave ed irreparabile e del fumus della fondatezza del ricorso proposto avverso un’ordinanza di demolizione e diniego di S.C.I.A.  riguardanti  la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati, funzionalmente collegata all’installazione di un impianto solare termico a servizio dell’edificio principale.
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TAR, ric. n. 2033 – 2011
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N. 01013/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02033/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2011, proposto da:

Sinergica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Attollino e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;

contro
Comune di Acquaviva delle Fonti; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell’Ordinanza n. 95 prot. n. 1818 6 del 15.9.2011, notificata alla società  ricorrente in pari data, recante “rigetto della Segnalazione Certiticata di lnizio Attività  (S.C.I.A.) a sanatoria n. 161 del 24.8.2011 prot. gen. N. 16971 e demolizione opere eseguite in contrasto con i vigenti strumenti urbanistici nell’edificio condominiale sito in via Arc. O. Palombella n. 27 a livello lastrico solare (6° piano)”;
2) della nota prot. n. 18385 del 16.9.2011 recante divieto di prosecuzione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico di cui alla SCIA 168/2011 del 31.8.2011 (prot. 17262);
3) di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e successivo lesivo delle ragioni della parte ricorrente, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Luigi d’Ambrosio;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che la tettoia in legno per cui è causa, aperta su tutti i lati, deve ritenersi funzionalmente collegata alla installazione dell’impianto termico solare a servizio dell’edificio principale;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 7 giugno 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Condanna il Comune di Acquaviva delle Fonti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) in favore di parte ricorrente.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)