Edilizia e urbanistica – Opere eseguite in assenza di autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Decreto di reintegrazione dello stato originario dell’area sottoposta a vincolo – Diniego di sospensiva

Nel caso di opere realizzate su immobile vincolato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 in assenza di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza, non sussiste il presupposto del fumus boni juris per la concessione dell’invocata tutela cautelare, pur in presenza dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune.
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TAR, ric. n. 2019 – 2011
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N. 01009/2011 REG.PROV.CAU.
N. 02019/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2011, proposto da:

“Il Nuovo Sprofondo s.r.l.”, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, via P. Amedeo, 82/A;

contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le dello Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; Comune di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del 23.05.2011, della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee – Servizio II – Tutela del Patrimonio Architettonico, con cui si dispone che «ai sensi dell˜art. 160 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni nei confronti della Sig. ra Pepe Giulia nata a Bari il 23.08.1961, C.F.PPEGLI61M63A662O), residente in Bari alla Via A. De Curtis n. 9, è fatto obbligo entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell’esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione dello stato originario dell˜area sottoposta a tutela posta in Corso Vittorio Emanuele II, in corrispondenza dei nn. Civ. 109-111, meglio individuato nelle premesse e consistenti nella rimozione della struttura», notificato a mezzo posta in data 31.08.2011
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, compresa – ove occorra – la nota prot. n. 8738 del 23.09.2010, a firma del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, ad oggetto «BARI – locale commerciale “Il Nuovo Sprofondo” in Corso Vittorio Emanuele II civ. 109-111: lavori non autorizzati», di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Antonio Arzano, su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello, per la parte ricorrente; nessuno è comparso per il Ministero resistente.;
 

Il Collegio ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso, atteso che il decreto impugnato riguarda opere prive dell’autorizzazione della locale Soprintendenza ex art 21 c.4 d.lgs. 42/2004, da ritenersi pacificamente necessaria perchè insistenti su beni direttamente vincolati ai sensi dell’art 10 c.4 d.lgs. 42/2004;
Ritenuta pertanto la carenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione dell’invocata tutela cautelare, in disparte l’eventuale responsabilità  civile dell’Amministrazione comunale per l’affidamento ingenerato nella ricorrente in sede di rilascio delle concessioni temporanee all’occupazione del suolo pubblico, del tutto estranea all’oggetto del presente giudizio.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza incidentale di sospensione.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della presente fase cautelare in favore del Ministero resistente, quantificate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)