Edilizia e urbanistica – Bando per concessione contributi acquisto prima casa – Esclusione del candidato per violazione di clausola del bando – Equivocità  della clausola – Illegittimità  dell’esclusione – Ragioni.  

E’ meritevole di considerazione l’istanza cautelare, limitatamente all’esclusione di un candidato dalla procedura concorsuale per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto della prima casa, se disposta in applicazione di una clausola del bando di significato non univoco in merito ai requisiti di partecipazione.
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TAR, ric. n. 181 – 2012
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N. 00158/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00181/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2012, proposto da:

Domenico Ventura, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;

contro
Comune di Corato, in persona del Sindaco p.t., non costituito; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 162 del 27.10.2011, a firma del Dirigente F.F. del V Settore -Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corato dal 09.11.2011 al 23.11.2011 (all. n. 1) e mai notificata e/o comunicata al ricorrente, avente per oggetto l'”Approvazione graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Presa d’atto delle risultanze del responsabile del procedimento amministrativo” e della relativa graduatoria con la quale il Comune di Corato, a conclusione della rinnovata istruttoria, finalizzata alla modifica dei punteggi di cui al bando de quo, escludeva il ricorrente dal beneficio di che trattasi;
della nota prot. n. 39857 del 29.12.2011 (all. n. 2) a firma del Dirigente F.F. del V Settore – Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, ricevuta in data successiva, con la quale la P.A., a riscontro della nota del ricorrente del 20.12.2011 (all. n. 3), confermava la non ammissibilità  della domanda integrando con giustificazioni postume, la già  sintetica motivazione di esclusione posta nella determina n. 162 del 27.10.2011;
ove occorra, delle clausole lesive degli interessi del ricorrente contenute nel “Bando per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose” e nei relativi allegati approvati con la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Corato n. 26 del 26.02.2010 (all. n. 4 e 5), nella parte in cui esse siano state erroneamente interpretate dalla P.A. resistente in danno del ricorrente ed al fine di determinarne l’esclusione;
di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento ed, ove esistenti, i verbali delle operazioni di valutazione della procedura, con riserva di formulare in merito, ove lesivi, appositi motivi aggiunti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Tarantini;
 

Considerato che l’istanza cautelare proposta appare meritevole di considerazione solo limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente, atteso che l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda; nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà  o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità  o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà  , nonchè la valutazione dell’idoneità  dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione;
Considerato che pertanto l’istanza cautelare può trovare accoglimento entro tali limiti (illegittimità  dell’esclusione) e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione con riferimento al merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori valutazione dell’Amministrazione.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)