Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata –  Ordine di demolizione – Omessa valutazione degli effetti del tempo trascorso dall’abuso – Sospensione del provvedimento

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione qualora, nei limiti della cognizione sommaria, risultino violati gli articoli 7 e ss. della l. 241/1990 e omessa ogni valutazione in ordine agli effetti del lungo lasso di tempo trascorso tra la consumazione dell’abuso edilizio e quello di irrogazione della sanzione.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ordinanza 12 febbraio 2014, n. 632 – 2014; ric. n. 272 – 2014

N. 00608/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01251/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2013, proposto da:

Michele Guglielmi, Stella Tunzi, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cataldo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

contro
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Stracuzzi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

nei confronti di
Antonio Settanni, Rosa Massaro; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell’ordinanza di demolizione n. 104 (prot. n. 19825) del 22.07.2013. notificata il 23.07.2013, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano:
2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota prot. n. 14454 del 27.05.2013 della Polizia Municipale di Triggiano, menzionata nella ordinanza di demolizione impugnata, sebbene non conosciuta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Triggiano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Adriano Esposito e Marcello Stracuzzi;
 

Considerato che – sia pur nei limiti della sommaria cognizione cautelare – ricorrono nel caso di specie i presupposti per concedere l’invocata tutela, sussistendo all’evidenza il periculum in mora e anche il fumus boni juris, sia in relazione alla violazione degli artt. 7 ss. Della L. 241/90, sia in relazione alla omessa valutazione degli effetti del lungo lasso di tempo intercorso tra il momento di consumazione dell’abuso edilizio e quello di irrogazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza -accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento di demolizione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 dicembre 2014.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)