àˆ illegittima l’ordinanza che ingiunge la demolizione di opere, dichiaratamente abusive, nel caso in cui non vi è in essa alcuna individuazione dei manufatti ritenuti abusivi (nel caso di specie, a detta del TAR, l’individuazione risultava tanto più necessaria poichè le costruzioni erano state autorizzate con successivi permessi di costruire, dunque era imprescindibile la distinzione tra quanto legittimamente edificato e le eventuali difformità ).
N. 01930/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2011, proposto da:
Lori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Luigi Longo, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto in Bari, via Dalmazia, 161;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. L. D’Ambrosio in piazza Garibaldi n. 23;
per l’annullamento
a) dell’ingiunzione di demolizione n. 21/2011 del Comune di Foggia Settore urbanistica e controllo del territorio, notificata in data 6 giugno 2011, con la quale è stato ingiunto “al sig. Scopece Marcello, in qualità di legale rappresentante della Lori s.r.l., ditta committente, ed all’ing. Luigi Longo, in qualità di direttore dei lavori, di rimuovere entro e non oltre il termine di gg. 90 a far data dalla notificazione del presente atto, tutte le opere abusivamente realizzate e finalizzate ai cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari nonchè al ripristino dello stato dei luoghi e l’originaria destinazione”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per i ricorrenti il difensore avv. Alberto Florio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Luigi Longo, quale direttore dei lavori, e la società Lori s.r.l. hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate su alcune unità immobiliari edificate dalla Lori s.r.l..
I ricorrenti hanno esposto che con il permesso di costruire n. 56/2008, in variante ai permessi nn. 1/2006 e 40/2007, la Lori s.r.l. era stata autorizzata a realizzare la costruzione in zona D4 di un complesso produttivo con pertinenze, adibite a depositi ed uffici, annesse all’attività artigianale; con denuncia di inizio attività presentata in data 7.10.2008 la Lori presentava per uno degli edifici una variante riguardante esclusivamente la distribuzione interna degli spazi senza incidenza su volume, sagoma e destinazione d’uso; provvedeva quindi a redigere nelle forme dell’autocertificazione il certificato di agibilità dell’edificio e ad alienare gli immobili; il 6 giugno 2011 veniva notificata ai ricorrenti l’ingiunzione di demolizione che richiamava il verbale contravvenzionale del Comando di Polizia Municipale del 7 aprile 2011 dal quale risultava la realizzazione di opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso (residenziale) di diverse unità immobiliari.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. nullità ex art. 21 septies della L. 241/90, per mancanza e/o indeterminatezza dell’oggetto, violazione dell’art. 31, d.p.r. 380/2001, violazione dell’art. 3, L. 241/9, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per sviamento, travisamento, perplessità , illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non essendo state individuate nell’ingiunzione le opere abusivamente realizzate e da demolire nè le unità immobiliari interessate; nè tale individuazione è ricavabile dal verbale del comando di Polizia Municipale del 7 aprile 2011, mai notificato o altrimenti comunicato ai ricorrenti;
2. violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001 in quanto, non essendo state individuate le opere abusive, non erano stati identificati i proprietari delle opere abusive e quindi l’ordinanza di demolizione era stata illegittimamente notificata alla Lori quale società costruttrice e al Longo quale direttore dei lavori; la carenza di istruttoria, inoltre, aveva fatto sì che non fosse individuata l’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 L.R. 56/80, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, difettando il parere del Dirigente dell’Ufficio tecnico locale previsto dall’art. 41, L.R. 56/80, nei procedimenti sanzionatori edilizi;
4. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss., L. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento e quindi consentita la partecipazione al procedimento dei ricorrenti.
Si è costituito il Comune di Foggia chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto n. 857/2011 è stata respinta l’istanza di sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2011 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, infatti, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna specifica indicazione delle opere abusive oggetto dell’ingiunzione di demolizione.
Il provvedimento nella parte motiva riporta: “letto il processo verbale contravvenzionale del Comando di Polizia Municipale elevato in data 4.7.2011 n. 184/P/2011, prot. gen. n. 39075/2011, dal quale risulta che il fabbricato recentemente edificato alla via Manfredonia 54, giusta permesso di costruire n. 56/2008 S.U.A.P. per la realizzazione di n. 18 laboratori/depositi e n. 12 alloggi di pertinenza, in assenza delle prescritte autorizzazioni, è stato oggetto di opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso (residenziale) di diverse unità immobiliari; considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione delle predette opere abusive, ed il ripristino dello stato dei luoghi”; quindi ingiunge la demolizione di “tutte le opere abusivamente realizzate e finalizzate ai cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari, nonchè di ripristinare lo stato dei luoghi e l’originaria destinazione”.
Risulta pertanto evidente che l’ordinanza non contiene alcuna individuazione dei manufatti asseritamente abusivi, individuazione tanto più necessaria se si considera che le costruzioni in questione sono state autorizzate con successivi permessi di costruire e che, pertanto, è imprescindibile la distinzione tra quanto edificato legittimamente e le eventuali difformità .
Nè, al riguardo, può farsi riferimento al verbale richiamato nell’ingiunzione di demolizione: in quest’ultimo, infatti, si riporta che uno dei due stabili edificati in virtù del permesso n. 56/2008, rilasciato per la realizzazione di 18 locali destinati a depositi o ad attività artigianale e 12 alloggi di pertinenza, “è stato oggetto di opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso di diverse unità immobiliari in base ad elementi oggettivi quali il denunciato trasferimento di numerosi nuclei familiari presso tali immobili”; tuttavia, trattandosi di stabile ultimato, i verbalizzanti non hanno potuto avere accesso alle unità immobiliari ed hanno elencato i nominativi indicati sui citofoni e i cartellini anagrafici come “unico elemento oggettivo da rappresentare all’autorità giudiziaria”.
Ciò che è stato contestato è quindi unicamente il cambio di destinazione d’uso posto in essere di fatto con l’occupazione a scopo abitativo delle unità immobiliari, non essendo state accertate eventuali opere difformi dai titoli autorizzativi.
Tali circostanze evidenziano un difetto di istruttoria, da un lato, in ordine all’accertamento di eventuali opere finalizzate al cambio d’uso, dall’altro, in relazione all’accertamento dei responsabili delle condotte contestate prima dell’emissione dell’ordinanza repressiva, rivolta esclusivamente alla società costruttrice e al direttore dei lavori, senza che sia stata in alcun modo accertata la loro responsabilità rispetto alle condotte contestate consistenti, come detto, nella effettiva occupazione a scopo abitativo dei locali.
Si aggiunga che, essendo prevista dal permesso di costruire la realizzazione di alloggi di pertinenza, avrebbe anche dovuto essere verificato, prima di ordinare la demolizione, se quelli adibiti ad abitazione fossero rientranti in tale ambito o meno, sicchè anche sotto tale profilo si evidenzia un difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)