Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – DIA – Apertura passaggio carrabile su strada pubblica – Diniego – Illegittimità   

Il proprietario di un immobile il cui accesso alla strada pubblica avvenga solo mediante una servitù su una strada privata, ha pieno titolo a richiedere un accesso diretto alla strada pubblica medesima.
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TAR, ric. n. 774 – 2012
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N. 00404/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00774/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2012, proposto da:

Giuseppe Zippo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via F.S. Abbrescia, n. 83/B;

contro
Comune di Cellamare; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota prot. n. 702 del 13 febbraio 2012, mai notificata al ricorrente, con cui il capo del settore tecnico presso il Comune di Cellamare ha comunicato il diniego alla d.i.a. presentata per la realizzazione di un accesso carraio e di un accesso pedonale presso l’abitazione del ricorrente;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla realizzazione dell’intervento di cui alla detta d.i.a.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio L. Deramo;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare:
– che l’immobile di cui è proprietario il ricorrente non risulta inserito in un complesso residenziale, come rappresentato dal Comune di Cellamare nel provvedimento impugnato, ma fa parte di un insieme di abitazioni singole
– che il sig. Giuseppe Zippo è titolare di una servitù di passaggio su una strada privata per poter accedere alla strada comunale
– che proprio in quanto titolare di tale diritto di servitù, il ricorrente stesso ha titolo ad ottenere l’accesso carraio e pedonale richiesti;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 7 febbraio 2013 per la discussione del ricorso nel merito.
Condanna il Comune di Cellamare al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) in favore del sig. Giuseppe Zippo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)