Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazione  – Valutazione sostanziale – Legittimità  – Fattispecie
 

 
àˆ legittimo il comportamento della stazione appaltante che ha ritenuto ammissibile la domanda compilata dalla aggiudicataria in presenza di “ragionevoli indizi” circa il possesso del contestato requisito di partecipazione ex art. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 1 aprile 2006, n. 163 inerente l’obbligo di presentazione della certificazione attestante il rispetto da parte dell’impresa delle norme in materia di lavoro dei disabili come previste dalla l. 12 marzo 1999, n. 68  (nel caso di specie la stazione appaltante ha potuto accertare la non assoggettabilità  della società  aggiudicataria agli obblighi suddetti , ai sensi dell’art. 17 comma 2 della l. 68/1999, richiamato dall’art. 38  comma 1 lett. l) del d. lgs. 163/2006, avendo la stessa meno di 6 dipendenti in forza della dichiarazione inserita nella domanda di partecipazione).
 

N. 00680/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01353/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2014, proposto da Iudec s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Elisabetta De Marco, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

nei confronti di
Prozzo s.r.l.;

per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della determina n. 2379 del 24.9.2014, successivamente riconfermata dalla determina n. 2415 del 30.9.2014, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva disposta dalla Provincia di Foggia in favore della Prozzo s.r.l. per l’appalto di “Segnaletica Infrastrutturazione leggera e messa in sicurezza del tracciato della via Francigena da Faeto a Lucera”;
– del verbale di gara nella parte in cui ammette la Prozzo s.r.l. alla gara e nella parte in cui non aggiudica i lavori all’impresa ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e per la condanna della stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente nonchè il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 per la parte resistente il difensore avv. Nicola Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Iudec s.r.l. partecipava alla procedura, indetta dalla Provincia di Foggia, per l’appalto dei lavori “Segnaletica, infrastrutturazione leggera e messa in sicurezza del tracciato della via Francigena da Faeto a Lucera”, classificandosi seconda in graduatoria.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società  contestava la determina n. 2379/2014 di aggiudicazione definitiva, in favore della controinteressata Prozzo s.r.l., dell’appalto de quo.
Chiedeva, altresì, la condanna della stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione in proprio favore, nonchè il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso.
Rilevava che la controinteressata Prozzo s.r.l. aveva omesso di produrre la documentazione obbligatoria di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 163/2006 e 17 legge n. 68/1999 (relativamente alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili), peraltro richiesta espressamente a pena di esclusione dal disciplinare di gara; che le disposizioni in esame configurano un adempimento imprescindibile / requisito fondamentale di partecipazione, la cui omissione determina l’esclusione dalla gara; che la Prozzo, conseguentemente, meritava di essere esclusa; che anche laddove l’aggiudicataria fosse stata una società  esonerata per legge dal rispetto della normativa sui disabili, avrebbe comunque dovuto produrre l’attestazione in esame; che l’esclusione della controinteressata sarebbe coerente con il principio di tassatività  delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006, essendo una disposizione del codice dei contratti pubblici (i.e. art. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 163/2006) a prevedere espressamente l’esclusione in siffatta evenienza; che si tratterebbe di una irregolarità  grave non sanabile.
Si costituiva la Provincia di Foggia, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la controinteressata Prozzo s.r.l. ha commesso, nella compilazione della propria domanda di ammissione, un mero errore materiale (barrando entrambe le ipotesi indicate alle pagg. 4 e 5 della suddetta domanda – lett. k) con riferimento al numero dei dipendenti rilevante ai fini del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 163/2006.
Tuttavia, la stazione appaltante ha potuto accertare la non assoggettabilità  della Prozzo s.r.l. agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, essendo la controinteressata ditta con meno di 6 dipendenti (in forza della dichiarazione di cui a pag. 2 della domanda di partecipazione; cfr. sul punto ordinanza del Consiglio di Stato n. 335/2015).
Nel caso di specie dal complesso della domanda compilata dalla aggiudicataria si ricava, pertanto, la sussistenza di “ragionevoli indizi” circa il possesso del contestato requisito di partecipazione ex art. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 123).
In conclusione, detta domanda non appare censurabile alla stregua di una valutazione di tipo sostanziale secondo la ratio che ispira quanto disposto dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014.
Invero, la regola di generale sanabilità  delle irregolarità  di cui al novellato art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma introdotto dal citato art. 39 decreto legge n. 90/2014, pur se non applicabile ratione temporis – in virtù dell’art. 39, comma 3 decreto legge n. 90/2014 – alla procedura di gara per cui è causa, risalendo il bando nella presente fattispecie al 10.6.2014) deve essere valutata alla stregua di criterio interpretativo della legislazione previgente (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3331) e quindi operativo anche con riferimento alla vicenda in esame.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Essendo stata riscontrata la legittimità  degli atti censurati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria in forma specifica azionata dalla società  Iudec s.r.l.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Iudec s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia di Foggia, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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