In materia di appalti pubblici quand’anche la lex specialis preveda il carattere flessibile dell’offerta, il rispetto dei parametri minimi resta vincolante.
N. 00494/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01007/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2013, proposto da:
Jumbo Grandi Eventi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo (mandataria) del R.T.I. con la società Strade s.r.l. (mandante), rappresentata e difesa dagli avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, alla via Cognetti n. 25;
contro
Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Puglia – Pugliapromozione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via P.Amedeo n. 197; Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro n. 33;
nei confronti di
Spazio Eventi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Testa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Rodolfo Redi n. 3;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota dell’Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione prot. n. 6015/2013/BA del 12 giugno 2013, con la quale è stata comunicata l’esclusione del RTI tra Jumbo Grandi Eventi s.p.a. e Strade s.r.l. dal Lotto B della Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto biennale dei servizi correlati alla realizzazione di eventi per la promozione dell’incoming turistico in Puglia, indetta con Bando di gara spedito per la pubblicazione sulla GUUE in data 19 gennaio 2013;
– della nota dell’Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione prot. n. 6912/2013/BA dell’11 luglio 2013, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva della Gara in esame alla Società Spazio Eventi s.r.l.;
– di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i citati verbali n. 7 del 7 giugno 2013 e n. 8 del 12 giugno 2013, la proposta di esclusione del RTI tra Jumbo Grandi Eventi s.p.a. e Strade s.r.l. dal Lotto B della Gara formulata dalla Commissione di Gara e la determinazione di esclusione assunta dalla Stazione appaltante, ove (i due ultimi) effettivamente adottati;
nonchè per il risarcimento
in forma specifica o per equivalente dei danni tutti, subiti e subendi, derivanti dai provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Puglia – Pugliapromozione, di Spazio Eventi s.r.l. e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Francesca Sbrana, avv. Sabino Persichella, avv. Antonella Loffredo e avv. Gaetano Marzulli, su delega dell’avv. G. Testa;
Considerato che l’offerta della ricorrente (€890,00 al mq.) non consentirebbe la realizzazione del numero minimo di road shows previsti dal bando (n. 6), nella configurazione minima contemplata nel disciplinare (ognuno della durata minima di cinque giorni e su di una superficie minima di mq. 100,00), determinando uno sforamento del budget disponibile e vanificando gli scopi perseguiti con l’iniziativa promozionale in questione;
Considerato altresì che, dal complesso delle disposizioni della lex specialis, sembra potersi desumere chel’indiscutibile flessibilità della prestazione richiesta incontri nel predetto numero minimo di eventi un limite invalicabile (cfr. combinato disposto dell’art.1 del bando e del punto 7.2.1 del capitolato, anche in relazione all’art.3, co. 2, del bando stesso);
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione unica, respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)