La prognosi di fondatezza del ricorso della fase cautelare deve essere tale da riservare sempre al merito la delibazione definitiva
Con l’ordinanza cautelare n. 5079 del 17 settembre 2021 il Consiglio di Stato, in totale riforma della motivazione espressa dal Tar in primo grado, non solo ha disposto – valorizzando il periculum in mora dell’interesse della ricorrente- l’ ammissione con riserva di quest’ultima ad una delle prove del concorso ( quella pratica), ma, inpingendo anche nel fumus del ricorso, ha paventato l’opportunità che il giudice di primo grado, in sede di merito, approfondisca adeguatamente la correttezza della valutazione delle risposteda parte della commissione in relazione al contenuto, nonché alla chiarezza dei quesiti proposti. In tal modo il Giudice di secondo grado ha capovolto la prognosi di infondatezza nel merito dell’impugnazione articolata dal Tar, secondo cui i chiarimenti della commissione valutatrice resi in ordine al contenuto di due quesiti della prova pratica avrebbero escluso già in fase cautelare “in modo radicale il fumus” dell’impugnazione .