Commercio industria e turismo – Contributi e sovvenzioni – Revoca – Illegittimità  – Fattispecie  

 
Deve ritenersi illegittima la revoca di una agevolazione finanziaria, motivata con il venir meno della disponibilità  dell’immobile richiesta tra le condizioni di ammissione all’agevolazione, sebbene il bando consentisse l’esibizione di un contratto preliminare per dimostrare tale disponibilità . In tale ipotesi deve escludersi che gli effetti negativi dipendenti da causa non imputabile al soggetto interessato possano ricadere sullo stesso. (nella fattispecie, il beneficiario dell’agevolazione finanziaria aveva, peraltro, a seguito di sopravvenuta risoluzione del contratto  primipare per fatto imputabile al venditore, provveduto a reperire altro immobile, successivamente conformato alla specifica destinazione richiesta).
 

N. 00910/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2015, proposto da: 
Studio Olivieri s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Vigiano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via G. Poli n. 21; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
-del decreto del direttore generale prot. n. 4587 del 31.10.2014 (mise.AOO-DIP-SCE.REGISTRO UFFICIALE U), trasmesso a mezzo PEC in data 5.11.2014, del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Direzione Generale per gli Incentivi alle Industrie, Div. IX – Grandi Progetti d’investimento, sviluppo economico territoriale e finanziario d’impresa, con il quale venivano revocate le agevolazioni (ex Legge 488/92 e s.m.i.) concesse in via provvisoria con il d.d. n. 138531 del 20.12.2004 in favore dello Studio Olivieri S.c.a.r.l. e disposto il recupero del contributo erogato all’impresa beneficiaria;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Vigiano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La società  ricorrente ha chiesto ed ottenuto nel 2004 un finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto, da adibire a centro elaborazione dati.
All’atto della domanda, poichè il relativo avviso prevedeva la disponibilità  della sede dell’unità  produttiva, lo Studio Olivieri indicava un immobile ubicato in Foggia, alla via Galliani n. 1, in procinto di essere acquistato -giusta preliminare del 27 gennaio 2004- con consegna prevista nel marzo successivo.
Siffatto contratto preliminare veniva, tuttavia, risolto per inadempimento da parte del venditore del termine di consegna ivi previsto.
La società  ricorrente comunicava, dunque, al Ministero resistente l’acquisto di immobile sostitutivo nell’aprile 2004; ma tale immobile risultava privo della destinazione ad ufficio (A/10) richiesta dal bando. La società  interessata presentava, pertanto, istanza di variazione al Comune, ottenendola soltanto nell’aprile 2006, dopo la concessione del finanziamento di cui si tratta (giusta decreto del Direttore generale n. 138531 del 20.12.2004) ma prima che, a seguito dei rilievi mossi dal Ministero (cfr. nota n. 0070811 del 16.6.2009), la banca concessionaria, con due successive note del luglio 2009 (la n. 796 e la n. 801), comunicasse l’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni in questione.
La revoca veniva adottata molti anni dopo, in data 31.10.2014, giusta decreto del direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4587 oggetto del presente gravame, fondata sulla circostanza che “¦dalla documentazione trasmessa dalla Banca concessionaria è emerso che la nuova sede produttiva, alla data dell’acquisto, non aveva la corretta destinazione d’uso relativamente all’attività  da svolgere” e che tale requisito fosse stato ottenuto “¦soltanto in data 19/04/2006 con la modifica della categoria catastale da A2 ad A10¦”.
Si sono costituiti in giudizio, con distinti atti prodotti in data 27.1.2015, sia il Ministero dello Sviluppo Economico sia il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla C.C. del 19 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata e alla C.C. del 5 maggio successivo è stata definitivamente decisa.
2.- Il gravame va accolto sulla scorta del primo motivo di ricorso.
Sostiene la ricorrente che l’invocato art. 2, comma 1 del D.M. 527/95 non possa trovare applicazione letterale al caso in esame, nella parte in cui prevede che “I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilità  dell’immobile dell’unità  produttiva ove viene realizzato il programma¦” e che “..tale immobile deve essere già  rispondente, in relazione all’attività  da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso”.
Precisa che, all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni, la società  ricorrente aveva in effetti la disponibilità  di altro immobile rispondente ai requisiti contestati, sebbene in virtù di mero contratto preliminare, come espressamente previsto e consentito dalla stessa norma su richiamata; norma che pertanto, per ciò stesso, contemplava il rischio che un atto negoziale non definitivo, per le più disparate ragioni, potesse non trasformarsi in un atto definitivo.
E’ quanto si sarebbe verificato nella fattispecie -continua parte ricorrente- costringendo la società  richiedente i finanziamenti a reperire con la massima celerità  un immobile sostitutivo rivelatosi, però, privo della necessaria destinazione.
La ricostruzione della vicenda dimostrerebbe, quindi, che all’atto della presentazione della domanda ricorreva la condizione della disponibilità  di un immobile pienamente rispondente ai dettami dell’art.2, comma 1, del D.M. 527/95; nè, secondo le prospettazioni della ricorrente, potrebbe aver negativamente inciso la successiva perdita di disponibilità  dell’immobile in questione per il verificarsi di un rischio, quale la mancata stipulazione del contratto definitivo, implicitamente calcolato -come detto- dalla norma che disciplina la fattispecie.
L’impostazione suggerita è condivisibile.
Un’interpretazione logico-sistematica delle singole previsioni dell’art. 2, comma 1 del D.M. de quo, anche nell’ottica dei principi generali in materia di obbligazioni, deve portare ad escludere che gli effetti negativi dipendenti da causa non imputabile al soggetto interessato (nel caso di specie -si ribadisce- la mancata stipula del contratto definitivo di acquisto per inadempimento del venditore) possano ricadere sullo stesso. Tanto più che -sul piano formale- la condizione di cui si tratta risultava osservata sia al momento della presentazione della domanda, unico rilevante ai fini della valutazione del requisito secondo le -testuali- previsioni dell’avviso (l’immobile originario -si ribadisce- aveva i requisiti richiesti); sia al momento della verifica dei requisiti ai fini della liquidazione definitiva delle agevolazioni di cui si tratta, essendo nel frattempo intervenuta la variazione.
Sul piano sostanziale, dunque, la condizione della destinazione conforme all’attività  da svolgere sussisteva rispetto all’immobile originario e si è comunque inverata rispetto all’immobile sostitutivo, prima delle definitive determinazioni dell’organo competente.
3.- In conclusione, il ricorso va accolto sulla scorta del primo motivo, con assorbimento di ogni altra censura. In considerazione della peculiarità  della vicenda, tuttavia, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2015 e 5 maggio 2015, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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