Ambiente ed ecologia – Albo nazionale gestori ambientali – Ritardata sostituzione del responsabile tecnico – Sospensione iscrizione Albo – Illegittimità 

L’art. 15, comma 2, D.M. 28 aprile 1998 n. 406, va interpretato nel senso di imporre tempestività  all’onere di comunicazione delle variazioni e di non imporre un termine per la effettuazione della variazione stessa (nella specie, è stato accolto  il ricorso con cui l’impresa ha impugnato il procedimento di sospensione dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali  che fondava sull’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la comunicazione delle dimissioni e la sostituzione del responsabile tecnico, pur tempestivamente comunicata).

N. 00732/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2012, proposto da: 
Si.Eco Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, n.172; 

contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n.97; 
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, n.97;

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1479/2012 del 23.1.1012, con cui la Sezione regionale della Puglia dell’Albo nazionale Gestori ambientali ha disposto la “sospensione” dall’Albo della società  ricorrente “per la durata di 30 giorni” nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente, se lesivo della propria sfera giuridica, ivi incluse la relativa nota di accompagnamento prot. n. 1577 del 24.1.2012 (ricevuta in data 27.1.2012) nonchè la nota prot. n. 22342 del 13.10.2011, entrambe sempre della Sezione regionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Albo Nazionale Gestori Ambientali e di Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. G. Bavaro e avv. dello Stato G. Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente impugna il provvedimento di sospensione dall’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, in epigrafe meglio indicato, determinato dal ritardo nel nominare (entro 30 giorni) il sostituto al responsabile tecnico, dimessosi dalla carica con nota comunicata il 14.7.2011.
Il provvedimento risulta giustificato, in punto di diritto, dalla violazione dell’art. 15 DM 28/04/1998 n. 406 il quale testualmente recita:
“Variazioni.
1. L’impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonchè ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.
3. Le sezioni regionali e provinciali effettuano le variazioni delle iscrizioni e ne danno comunicazione al Comitato nazionale.
4. Il Comitato nazionale determina i criteri per l’individuazione delle variazioni che determinano la necessità  di una nuova procedura istruttoria da parte della sezione medesima. In tal caso le iscrizioni restano efficaci fino alla conclusione del procedimento di rinnovo.”
In fatto deve rilevarsi che le dimissioni del R.T. dell’impresa sono state comunicate dalla stessa responsabile all’Albo nell’immediatezza (comunicazione del 12.7.2011, pervenuta il 14.7.2011).
Per ciò tale variazione è stata comunicata all’Albo tempestivamente e nel termine di 30 giorni.
Anche la nomina del R.T. sostituto è stata comunicata tempestivamente (è stata comunicata il 6.10.2011 e non risulta contestato che la comunicazione sia stata tempestiva)
Pertanto, in punto di fatto deve concludersi che ciascuna variazione è stata tempestivamente comunicata.
Piuttosto, dal contenuto della motivazione dell’atto impugnato (fondata sull’eccessivo lasso di tempo tra la comunicazione delle dimissioni e comunicazione della sostituzione del RT), emerge che ciò che si imputa all’impresa è di aver proceduto tardivamente alla sostituzione.
Dunque, non viene censurata la tardività  della comunicazione, bensì la tardività  della sostituzione.
Ciò posto, il tenore letterale del co 2 della disposizione invocata dall’amministrazione (“Le variazioni di cui al comma 1 devono essere comunicate alle sezioni regionali e provinciali entro trenta giorni dal loro verificarsi.”) lascia chiaramente intendere che la norma impone un onere di tempestività  nella comunicazione delle variazione, ma non impone un termine per la effettuazione della variazione stessa (nella specie la sostituzione).
Una cosa è, infatti, richiedere che la sostituzione avvenga entra 30 giorni; cosa diversa è richiedere che la comunicazione della sostituzione avvenga entro tale termine.
Poichè il disposto letterale dell’art. 15 cit. induce l’interprete a ritenere che esso imponga un termine per dare avviso all’amministrazione delle avvenute variazioni, ma nulla imponga quanto al termine per effettuare le variazioni stesse, deve richiedersi all’amministrazione di conformarsi a tale interpretazione (la cui violazione è dedotta con il II motivo di ricorso) o quantomeno di esplicitare per quale motivo abbia ritenuto inconferenti le ragioni proposte da parte ricorrente in fase partecipativa volte a fare valere la tempestività  della sostituzione e, comunque, della comunicazione (censura proposta con il I motivo di ricorso).
Stante la novità  della questione esaminata, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 1479/2012 del 23.1.1012, con cui la Sezione regionale della Puglia dell’Albo nazionale Gestori ambientali ha disposto la “sospensione” dall’Albo della società  ricorrente “per la durata di 30 giorni”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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