L’autorizzazione paesaggistica è infungibilmente correlata al progetto che ne è oggetto, non potendo essere utilizzata per legittimare un successivo permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato, con al sentenza n. 6191 del 2 settembre 2021 ha riformato la sentenza di primo grado censurandola sotto due distinti profili.
In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infungibile l’autorizzazione paesaggistica rilasciata per il rilascio di un permesso di costruire precedente – per di più annullato in sede giurisdizionale – che, sebbene relativo allo stesso immobile, è del tutto differente rispetto al primo.
Tale conclusione ha comportato, altresì, nella specie, che l’autorizzazione paesaggistica del 2012 rilasciata nel procedimento relativo al primo permesso di costruire poi annullato, fosse da considerare scaduta con riferimento al titolo abilitativo del 2018.
Ciò in applicazione dell’art. 146 comma 4 seconda parte del d. lgs. 42/2004 “l’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione” applicabile ad un permesso di costruire rilasciato nel 2018, in ossequio all’irrinunciabile principio “tempus regit actum” ignorato, viceversa, dal giudice di primo grado.