In caso di deposito non autorizzato di rifiuti sussiste la responsabilità colposa per omissione di cautele del locatore dell’immobile
La responsabilità dell’autore dell’abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si estende in via solidale al proprietario dell’area e a qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in rapporto anche di mero fatto purché tale violazione sia imputabile a quest’ultimo a titolo di colpa o di dolo. Il requisito della colpa può consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e, dunque, anche in “una condotta silente ed omissiva” da parte del locatore, che non ha applicato gli strumenti giuridici e pattizi previsti per impedire al conduttore di utilizzare l’area quale deposito non autorizzato di rifiuti o, quanto meno, di assicurarne la liberazione non appena venuto a conoscenza dell’uso improprio dei manufatti affittati.