Sentenza n. 101 – 12.1.2023 – Sez. III- Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Demanio – Autorizzazione per le opere ricadenti nella fascia di rispetto del demanio marittimo – Applicazione dei principi in materia di opere edili

2. Edilizia ed urbanistica – Piscina – Nuova opera

3. Demanio – Individuazione – Art. 822 c.c. per lido de mare

1. L’articolo 55 del codice della navigazione subordina ad autorizzazione del capo del compartimento l’esecuzione di nuove opere entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul mare: l’esigenza di tutela cui è sottesa la norma in esame è correlata all’interesse pubblico ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo e, in particolare, ad impedire che nella fascia di rispetto vengano operate trasformazioni del territorio attraverso l’edificazione di nuovi manufatti o la modificazione di quelli esistenti secondo la declinazione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, con la conseguenza che quando, per effetto dei lavori, muta la struttura del manufatto, non si è in presenza di ristrutturazione, ma di “nuova opera”, non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione; al contrario, tale esigenza di autorizzazione si arresta di fronte a quegli interventi che, in quanto rivolti a semplici modifiche interne di fabbricati preesistenti, non comportino alcuna modifica dell’assetto esteriore dei luoghi, trattandosi di interventi che non sono in grado di ledere l’interesse pubblico a presidio del quale è posta la norma in esame.

2. Una piscina deve considerarsi alla stregua di una “nuova costruzione” al pari delle altre opere funzionali alla stessa perché costituisce una vera e propria durevole trasformazione del territorio, così integrandosi la ratio sottesa alla necessità dell’autorizzazione ex art. 55 cod. nav..

3. Il demanio marittimo ex artt. 822, comma 1, cod. civ. e 28, lett. a) cod. nav. è costituito dal “lido del mare” da intendersi come “porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero spiaggia (compreso l’arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie”: quindi la fascia di 30 metri rilevante ai sensi dell’autorizzazione ex art. 55 cod. nav. si espande soltanto dopo quella soggetta a mareggiate ordinarie o straordinarie.

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