Sentenza n. 40 – 9.1.2023 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Edilizia ed urbanistica – Condono – Prova dell’epoca di realizzazione delle opere – Onere del privato – Condizioni

2. Processo amministrativo – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Inutilizzabilità come prova – Valore indiziario e riscontro documentari

1. In materia di condono edilizio costituisce onere del richiedente quello di provare l’esistenza del manufatto alla data fissata per l’accesso alla sanatoria straordinaria, atteso che solo l’interessato può fornire atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare: tuttavia, siffatta prova dev’essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi.

2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono sufficienti a fornire prova dell’epoca di realizzazione del manufatto. Esse non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale: forniscono solo indizi che deve essere supportati da ulteriori riscontri documentari, anche eventualmente indiziari, purchè altamente probanti, ritenendosi all’uopo utili peculiari atti, quali fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori ed all’acquisto dei materiali, bolle di consegna.

 

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