La previsione convenzionale di un arbitrato rituale sui diritti soggettivi comporta il difetto di giurisdizione del G.A.
Ai sensi dell’art. 12 del c.p.a., se nella convenzione stipulata dalle parti in lite sia inserita una clausola compromissoria che devolva ogni controversia sui diritti (disponibili) ad un arbitrato civile rituale, pur in presenza della giurisdizione esclusiva del G.A. (nella specie si trattava di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L.n. 241/1990), sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. con riferimento alla sfera dei diritti soggettivi.