Sentenza n. 820 – 3.6.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti ed Est. Dibello

1. La legittimazione dell’istanza di SCIA in sanatoria è sia del proprietario dell’immobile che del responsabile dell’abuso anche se non coincidenti
2. In ordine all’onere di indicazione puntuale della ragione di incompatibilità dell’attività edilizia inibita rispetto al regime urbanistico-edilizio dell’area
1. E’ legittimato ad attivare il procedimento di SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, T.U. Edilizia il proprietario dell’immobile e, alternativamente, il responsabile dell’abuso (qualora non coincida con il primo), senza che, in quest’ultimo caso, posso risultare di ostacolo la circostanza che si tratta della realizzazione di opere non assentite dalla proprietà dell’immobile che assume rilevanza sul versante civilistico dell’eventuale inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
2. Il provvedimento di inefficacia di SCIA (nel caso di specie in sanatoria) presuppone l’acquisizione dell’autorità procedente della reale consistenza delle opere realizzate dal privato ed impone, ai fini della sua legittimità, l’onere della individuazione puntuale e circostanziata della ragione di incompatibilità dell’attività svolta dal privato rispetto al regime urbanistico dell’area, così come si dovrebbe desumere dallo strumento urbanistico e, nel caso di specie, dal piano comunale dei chioschi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria