Sentenza n. 745 – 25.5.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile  

1. Il danno da lesione dell’interesse legittimo. Elementi costitutivi e prova della sussistenza dell’elemento soggettivo
2. Il danno risarcibile per la lesione dell’interesse legittimo. Il regime della prova
3. Svalutazione monetaria ed interessi in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi
1. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo qualora venga accertata la sussistenza dell’elemento oggettivo (ossia l’illegittimità del provvedimento amministrativo) nonché dell’elemento soggettivo, la cui prova non richiede un particolare sforzo da parte del privato dovendosi fare rinvio alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c. Sempre che la P.A. non provi di essere incorsa in un errore scusabile.
2. Il danno risarcibile per la lesione dell’interesse legittimo deve necessariamente essere provato e l’assenza di prova non può essere sopperita neppure facendo leva sul metodo acquisitivo proprio del processo amministrativo impugnatorio.
Ciò sia con riferimento al danno patrimoniale risarcibile, da parametrare sulla base del danno emergente e del lucro cessante, che relativamente al danno non patrimoniale (danno esistenziale) che deve essere specificamente allegato e provato non potendosi mai considerare in re ipsa.
3. In sede di liquidazione equitativa dei danni da inadempimento contrattuale così come di quelli per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi. La prima, infatti mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima dell’evento pregiudizievole, mentre gli interessi hanno natura compensativa.

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