Sentenza n. 711 – 18.05.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

1. La verifica del R.U.P. di gara di un “collegamento societario” tra imprese offerenti, che precede la deliberazione dell’annullamento dell’aggiudicazione, è priva di efficacia immediatamente lesiva e pertanto non è autonomamente impugnabile
2. L’esistenza di un “collegamento societario” tra più imprese partecipanti ad una gara determina l’imputabilità delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente effetto sull’applicazione del vincolo del numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente
1. Dovrà ritenersi inammissibile l’impugnazione avverso la verificazione effettuata dal R.U.P. sul “collegamento societario” tra più imprese partecipanti alla gara, costituente in realtà un unico centro di interesse tale da precludere il superamento del numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente, perché trattasi di atto infraprocedimentale che preannuncia la successiva deliberazione di annullamento dell’aggiudicazione e, come tale, privo di efficacia immediatamente lesiva.

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