Il principio di buona amministrazione e di non aggravamento applicato ai rapporti tra tra P.A. nei procedimenti di emissione del lavoro irregolare di cittadino extra – comunitario
La trasmissione della domanda di emersione del lavoro irregolare di cittadino extra-comunitario (presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020 convertito in L. 77/20) erroneamente inviata all’INPS anziché allo Sportello Unico Immigrazione presso la competente Prefettura non può determinare effetti pregiudizievoli per l’interessato, soprattutto ove l’errore di trasmissione sia imputabile ad un terzo (nella specie CAF territoriale). L’autorità amministrativa che ha erroneamente ricevuto la domanda deve, infatti, trasmetterla all’autorità competente. Ciò in applicazione del principio di buona amministrazione ed al fine di evitare inutili aggravi procedimentali.