1. Mutamento di destinazione d’uso di preesistenti vani tecnici e realizzazione in ampliamento agli stessi di ulteriore ambiente mediante chiusura perimetrale di una superficie stenditoio: necessaria valutazione degli interventi edilizi come unicum inscindibile e inapplicabilità della L.R. n. 33/2007 (norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
2. Presupposti applicativi dell’art. 34. co. 2 dPR n. 380/2001
1. Ai fini dell’applicazione della L. R. Puglia n. 33/2007, devono essere considerati globalmente – costituendo un nuovo volume – i lavori di mutamento di destinazione d’uso di preesistenti vani tecnici e di realizzazione, in ampliamento agli stessi, di un ulteriore ambiente realizzato mediante chiusura perimetrale di uno stenditoio scoperto, in quanto interventi legati dal vincolo della funzionalità unitaria (con ricavo di un piccolo appartamento). Pertanto, poiché la L. R. n. 33/2007 postula, sul piano materiale, la necessaria preesistenza di un volume integralmente chiuso (coerentemente con la ratio della norma volta a consentire – evitando ulteriore consumo di suolo per le nuove costruzioni – lo sfruttamento a fini abitativi di volumi già esistenti prima non destinati a residenza) deve ritenersi che la chiusura di un locale aperto, nella specie stenditoio, comportando la realizzazione di un nuovo volume, rende, dunque, di per sé inapplicabile la norma regionale, essendo pacificamente esclusa, in tal caso, la qualifica di “volume già esistente”.
2. L’art. 34 d.PR n. 380/2001 disciplina le ipotesi in cui si è in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal P.d.C., per cui non è invocabile in ipotesi di assenza di titolo abilitativo, anche laddove trattasi di interventi che accedano ad un’opera preesistente. L’art. 34 cit. presuppone difatti che vengano in rilievo gli stessi lavori posti in essere a seguito del rilascio del titolo ed in sua parziale difformità, e non è, quindi, in radice applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente.