L’art. 18, comma 4 L. 240/2010 (ratione temporis applicabile), ai sensi del quale “Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”, ha inteso favorire, per la chiamata di professori di I e II fascia, l’acquisizione di competenze dall’esterno, individuando espressamente i soggetti ai quali viene preclusa la partecipazione a procedure di selezione riservate. Sulla base della predetta normativa, nella peculiare fattispecie all’esame del Collegio, è stata ritenuta corretta l’esclusione dalla procedura selettiva di un professore che, in quanto in servizio presso il Politecnico di Bari, doveva essere comunque ricompreso nel novero delle categorie escluse, attesa l’inclusione del Politecnico di Bari, unitamente all’Università degli Studi di Bari, nell’alveo del Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”, istituito in forza di convenzione nel 1995, stante la stabile prestazione svolta in favore di entrambi i predetti Atenei attraverso l’organo Interateneo: in particolare il Collegio ha ritenuto evidente come i docenti e ricercatori del Politecnico di Bari, tra i quali il ricorrente, partecipino a pieno titolo – ed, in particolare, con diritto di voto con effetto deliberativo – a tutte le decisioni organizzative, didattiche e di ricerca del Dipartimento Interateneo di Fisica, ivi compresa la riunione dell’organo consiliare, nel corso della quale è stato messo a concorso il posto da professore ordinario oggetto di ricorso.
Giuseppe De Nittis