Ordinanza n. 1– 3.1.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti – Est. Serlenga

Sulla nozione di stretta indispensabilità dell’accesso difensivo nelle gare di appalto


Il diniego di accesso all’offerta tecnica da parte della stazione appaltante non può concretizzarsi in un’acritica adesione all’opposizione della società controinteressata, dovendo essere motivato all’esito di una verifica autonoma e stringente del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la necessità di tutela giurisdizionale dell’istante, per cui l’accesso può essere ritenuto di stretta indispensabilità. In tal caso la recessività della tutela alla riservatezza si giustifica con la stessa partecipazione alla gara di appalto che comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di imparzialità e trasparenza che connotano la selezione (nella specie l’istanza è stata proposta dal secondo graduato nel corso del giudizio proposto avverso l’aggiudicazione – con deduzione di uno specifico motivo di ricorso diretto a gravare l’anomalia dell’offerta – che, in caso di favorevole apprezzamento, determinerebbe lo scorrimento in graduatoria in favore dell’istante).

Ordinanza n. 1 – 2022

Giuseppe De Nittis

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