Sentenza n. 1832 – 07.12.2021 – Sez. II – Pres. Adamo, Est. Testini

1. Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nella Regione Puglia l’inerzia serbata dall’Amministrazione coinvolta nel processo decisionale non configura alcun silenzio-assenso
2. L’obbligo di adeguamento edilizio delle strutture socio-sanitarie nel regime transitorio di cui alla L.R. Puglia n. 9/2017

1. Nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, disciplinato dall’art. 8 ter, co. 3, del D. Lgs. n. 502/1992 nella Regione Puglia, dall’art. 7 L.R. n. 9/2017, l’inerzia serbata dall’Amministrazione coinvolta nel processo decisionale non si qualifica quale “silenzio assenso”, in ragione della peculiare tipologia di valutazioni richieste per l’adozione dell’autorizzazione e per l’operare, la nuova fattispecie di silenzio procedimentale, introdotto dall’art. 17 bis L. n. 241/90, esclusivamente nella fase pre-decisoria del provvedimento finale, avente natura di atto polistrutturato.

2. Le istanze di realizzazione o di ristrutturazione di strutture socio-sanitarie presentate nel regime transitorio, cioè entro il 31/12/2017, e che abbiano ottenuto il permesso di costruire entro la data di entrata in vigore del Regolamento Regionale del 21/01/2019 n. 4 (cioè entro il 01/02/2019), pur già ammesse al fabbisogno, devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento della Regione Puglia del 21/01/2019 n. 5, senza alcuna ingerenza regionale nella materia edilizia, le cui valutazioni restano in ogni caso di competenza comunale.

Sentenza n. 1832 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

 

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