1. Sulla competenza ad adottare il decreto di acquisizione sanante ex art. 42, bis D.P.R. n. 327/2001
2. Comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione sanante e conoscenza del provvedimento aliunde percepta
1. L’adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis, D.P.R. n. 327 del 2001 è riservata alla competenza del Consiglio comunale, poiché riconducibile nel novero dei provvedimenti di acquisizione individuato dall’art. 42 comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 267 del 2000.
2. La mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 non comporta l’illegittimità del provvedimento se il destinatario ha acquisito aliunde conoscenza di un procedimento amministrativo che lo riguarda rilevando altresì, nella specie la circostanza che, ai sensi dell’art. 21 octies, L. n. 241/1990 il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, attesa la peculiarità della fattispecie.
Sentenza n. 1743 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”