Sentenza n. 1640 – 11 novembre 2021 – Pres. Scafuri, Est. Zonno

1. L’ambito di operatività della giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego
2. Il criterio di riparto tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria in materia di pubblico impiego e pubblico concorso
3.- Pubblico impiego – Concorso pubblico – Procedura concorsuale – Non conclusa – Circostanze preclusive all’assunzione sopravvenute nelle more – Effetti

1.- Il G.A. può conoscere del provvedimento amministrativo contenente il piano pluriennale di assunzioni del personale, trattandosi di atto di macro-organizzazione; esula invece dal suo sindacato il provvedimento con il quale la p.A. affidi ad interim una nuova posizione lavorativa a personale già assunto, differendone la copertura, poichè in tal caso la decisione configura un atto gestionale del datore di lavoro.
2.- In base all’interpretazione dei commi 1 e 4 dell’art. 63 D.Lgs. n.165/2001 data dalla Corte di Cassazione, una volta esaurita la procedura concorsuale con l’approvazione della graduatoria, tutte le vicende successive (mancata assunzione del vincitore) ricadono nella sfera degli atti di gestione e della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e sono conosciute dal giudice ordinario. La procedura concorsuale è infatti correlata a una posizione di interesse legittimo in capo ai partecipanti ma, una volta esaurita, deve invece riconoscersi il grado di protezione del diritto soggettivo (rectius: interesse legittimo di diritto privato) all’interesse del vincitore a stipulare il contratto individuale di lavoro, correlato all’obbligo dell’amministrazione di prestare il proprio consenso. Sicché l’assunzione del vincitore di concorso ricade nell’alveo di una posizione soggettiva (secondo alcuni di diritto soggettivo, secondo altri di interesse legittimo di diritto privato) che esula dalla giurisdizione amministrativa.
3.- Se all’esito della procedura concorsuale – nello specifico all’atto dell’assunzione – sopravvengono circostanze preclusive di natura normativa (blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (riordino delle dotazioni organiche), o anche solo finanziaria (difetto di copertura), l’amministrazione può paralizzare, o anche annullare, il procedimento stesso, salvo l’ovvio sindacato giurisdizionale – affidato al giudice amministrativo – sulla congruità e la correttezza delle scelte operate

Sentenza 1640 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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